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Civile - intervento in causa di terzi - su istanza di parte (chiamata) - comunione di controversie – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.4309 del 23/02/2010

Nuova udienza per consentire la chiamata del terzo ex art. 269 cod. proc. civ. - Ipotesi diverse da litisconsorzio necessario - Provvedimento discrezionale del giudice - Configurabilità - Conseguenze.

In tema di chiamata in causa di un terzo su istanza di parte, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario di cui all'art. 102 cod. proc. civ., è discrezionale il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo, chiesta tempestivamente dal convenuto ai sensi dell'art. 269 cod. proc. civ., come modificato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353; conseguentemente, qualora sia stata chiesta dal convenuto la chiamata in causa del terzo, in manleva o in regresso, il giudice può rifiutare di fissare una nuova prima udienza per la costituzione del terzo, motivando la propria scelta sulla base di esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo.

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.4309 del 23/02/2010