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civile - giudice - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13907 del 18/06/2014

Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale - Vizio di costituzione del giudice - Esclusione - Autonoma causa di nullità della decisione - Configurabilità - Conseguenza - Conversione del motivo di nullità in motivo di impugnazione - Nullità degli atti antecedenti - Esclusione - Rimessione degli atti al primo giudice - Esclusione - Fattispecie in tema di emissione di ordinanza ex art. 186 quater cod. proc. civ.

L'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale costituisce, alla stregua del rinvio operato dall'art. 50 quater cod. proc. civ. al successivo art. 161, primo comma, un'autonoma causa di nullità della decisione e non una forma di nullità relativa derivante da atti processuali antecedenti alla sentenza (e, perciò, soggetta al regime di sanatoria implicita), con la sua conseguente esclusiva convertibilità in motivo di impugnazione, senza determinare la nullità degli atti che hanno preceduto la sentenza nulla, né produrre l'effetto della rimessione degli atti al primo giudice ove il giudice dell'impugnazione sia anche giudice del merito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione con la quale la corte di appello, accertata la nullità dell'ordinanza-ingiunzione pronunciata a norma dell'art. 186 quater cod. proc. civ. dal giudice monocratico invece che dal collegio, ha deciso sulla domanda senza rimettere la causa innanzi al giudice di primo grado).

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13907 del 18/06/2014