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Assicurazione - veicoli (circolazione-assicurazione obbligatoria) - risarcimento del danno - azione per il risarcimento dei danni - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5928 del 13/04/2012

Risarcimento del danno da circolazione dei veicoli - Azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore - Applicabilità del foro del consumatore - Esclusione - Fondamento.

Competenza civile - competenza per territorio - Risarcimento del danno da circolazione dei veicoli - Azione diretta del danneggiato verso l'assicuratore - Foro del consumatore - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di responsabilità per la circolazione dei veicoli, l'azione diretta di cui all'art.149 del d.lgs. 7 settembre 2005, n.209, non è originata dal contratto assicurativo, ma dalla legge, che la ricollega al verificarsi del sinistro a certe condizioni, assumendo l'esistenza di un contratto assicurativo solo come presupposto legittimante, sicchè la posizione del danneggiato non cessa di essere originata dall'illecito e trovare giustificazione in esso, assumendo la posizione contrattuale del medesimo verso la propria assicurazione soltanto la funzione di sostituire l'assicurazione del danneggiato a quella del responsabile nel rispondere della pretesa risarcitoria. Ne consegue che la posizione del danneggiato resta quella di chi ha subito un illecito civile e non si configura come quella del consumatore ai fini della competenza territoriale (principio affermato ai sensi dell'art.363 cod. proc. civ.)

Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5928 del 13/04/2012