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Istanza di rinvio per grave impedimento del difensore - conferimento di delega ad un collega

Udienza di discussione - Istanza di rinvio per grave impedimento del difensore - conferimento di delega ad un collega Udienza di discussione - Istanza di rinvio per grave impedimento del difensore - Impossibilità di sostituzione mediante conferimento di delega ad un collega - L'istanza di rinvio dell'udienza di discussione della causa per grave impedimento del difensore, ai sensi dell'art. 115 disp. Att. Cod. proc. Civ., deve fare riferimento all'impossibilità di sostituzione mediante delega conferita ad un collega (facoltà generalmente consentita dall'art. 9 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 e tale da rendere riconducibile all'esercizio professionale del sostituito l'attività processuale svolta dal sostituto), venendo altrimenti a prospettarsi soltanto un problema attinente all'organizzazione professionale del difensore, non rilevante ai fini del differimento dell'udienza. Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 4773 del 26/03/2012

Udienza di discussione - Istanza di rinvio per grave impedimento del difensore - conferimento di delega ad un collega

Udienza di discussione - Istanza di rinvio per grave impedimento del difensore - Impossibilità di sostituzione mediante conferimento di delega ad un collega -
L'istanza di rinvio dell'udienza di discussione della causa per grave impedimento del difensore, ai sensi dell'art. 115 disp. att. cod. proc. civ., deve fare riferimento all'impossibilità di sostituzione mediante delega conferita ad un collega (facoltà generalmente consentita dall'art. 9 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 e tale da rendere riconducibile all'esercizio professionale del sostituito l'attività processuale svolta dal sostituto), venendo altrimenti a prospettarsi soltanto un problema attinente all'organizzazione professionale del difensore, non rilevante ai fini del differimento dell'udienza. Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 4773 del 26/03/2012

Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 4773 del 26/03/2012


CONSIDERATO IN FATTO
È stata depositata la seguente relazione a norma dell'art. 380 bis c.p.c..
"La sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche in data 15 luglio 2009, riformando la sentenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche presso la corte d'appello di Napoli, ha negato, per quel che qui rileva, il risarcimento de danno per l'ultimo quinquennio, precedente la domanda, di occupazione illegittima, in aggiunta al valore pieno dell'area occupata e alla diminuzione del valore del residuo fondo, escludendo che il consorzio avesse continuato a detenere le superfici al di sopra delle tubature interrate e quelle laterali dopo lo spirare del termine di occupazione legittima.
"Contro di essa il signor Luigi Ce.. ha proposto ricorso a queste sezioni unite.
"Il ricorso può essere deciso in camera di consiglio, se saranno condivise le considerazioni che seguono.
"Il ricorrente censura l'affermazione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, che l'occupazione illegittima delle superfici al di sopra delle tubature interrate cessa con la conclusione dei lavori, e che perciò - mentre al proprietario spetta oltre all'indennità di occupazione legittima sino alla scadenza, il valore della fascia occupata dalla condotta interrata nonché il valore corrispondente alla diminuzione del fondo - non vi è alcuna occupazione illecita ulteriore che giustifichi il danno da occupazione illegittima calcolato nella misura degli interessi legali sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno.
"Nella parte finale del ricorso sono svolte delle difese in ordine ad altre questioni, concernenti la rivalutazione e gli interessi legali sulle somme liquidate, prive di collegamento con il contenuto della sentenza impugnata, e come tali inammissibili.
"Sulla questione dedotta nella prima parte, il tribunale superiore si è uniformato alla giurisprudenza delle Sezioni unite della corte, che ha richiamato (sent. 27 giugno 2005 n. 13714), L'esame dei motivi non offre elementi per mutare tale orientamento, e il ricorso deve essere conseguentemente dichiarato manifestamente infondato, a norma dell'art. 375 c.p.c., n. 5.
"Si propone pertanto la dichiarazione di manifesta infondatezza del ricorso in camera di consiglio, a norma dell'art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5".
2. - La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti.
Il difensore del ricorrente ha fatto pervenire istanza di rinvio della discussione per impossibilità a comparire, allegando un certificato medico attestante problemi di salute.
RITENUTO IN DIRITTO
3. - L'istanza di rinvio non può trovare accoglimento, in conformità della consolidata giurisprudenza di questa corte, per la quale l'istanza di rinvì o dell'udienza di discussione della causa per grave impedimento del difensore, ai sensi dell'art. 115 disp. att. c.p.c., deve fare riferimento all'impossibilità di sostituzione, venendo altrimenti a prospettarsi soltanto un problema attinente all'organizzazione professionale del difensore, non rilevante ai fini del differimento dell'udienza (Cass. 19 marzo 2010 n. 6753), e non può trovare accoglimento in mancanza di questo presupposto. L'art. 9 del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 consente, infatti, all'avvocato, anche indipendentemente dalla ricorrenza di un grave impedimento, di farsi sostituire o rappresentare da un altro avvocato, il quale, nell'eseguire la delega intervenendo nel processo in forza di essa e senza avere ricevuto direttamente alcun mandato dal cliente del sostituito, opera solo quale longa manus di quest'ultimo, sicché l'attività processuale da lui svolta è riconducibile soltanto all'esercizio professionale del sostituito ed è come se fosse svolta dallo stesso (Sez. un. 25 maggio 1999 n. 289).
4. Il collegio ha esaminato il ricorso e la relazione, e ha condiviso il contenuto e le conclusioni della relazione. Il ricorso è pertanto rigettato per manifesta infondatezza.
In mancanza di difese svolte dalla società, non v'è luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, il 7 febbraio 2012. Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2012

 

Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it