Skip to main content

esecuzione forzata‭ ‬-‭ ‬mobiliare‭ ‬-‭ ‬presso terzi‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬3,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬11642‭ ‬del‭ ‬26/05/2014‭

Espropriazione di crediti presso terzi‭ ‬-‭ ‬Comunicazione del terzo a mezzo raccomandata ex art.‭ ‬547‭ ‬cod.‭ ‬proc.‭ ‬civ.‭ ‬-‭ ‬Decorrenza del termine per l'opposizione del terzo all'ordinanza di assegnazione.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬3,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬11642‭ ‬del‭ ‬26/05/2014‭


In tema di espropriazione forzata presso terzi,‭ ‬nel regime dell'art.‭ ‬543‭ ‬cod.‭ ‬proc.‭ ‬civ.,‭ ‬come modificato dall'art.‭ ‬11‭ ‬della legge‭ ‬24‭ ‬febbraio‭ ‬2006‭ ‬n.‭ ‬52,‭ ‬ove si tratti di espropriazione di un credito per il quale non‭ ‬è prevista la citazione del terzo a comparire per rendere la dichiarazione di cui all'art.‭ ‬547‭ ‬cod.‭ ‬proc.‭ ‬civ.,‭ ‬bensì la comunicazione a mezzo raccomandata da parte del medesimo al creditore circa l'esistenza del credito,‭ ‬il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione di cui all'art.‭ ‬553‭ ‬cod.‭ ‬proc.‭ ‬civ.‭ ‬decorre,‭ ‬per il terzo,‭ ‬dal momento in cui questi ne abbia legale conoscenza tramite comunicazione da parte del creditore o con altro strumento idoneo,‭ ‬e non dalla data di emissione del provvedimento stesso,‭ ‬non potendo trovare applicazione la previsione dell'art.‭ ‬176,‭ ‬secondo comma,‭ ‬cod.‭ ‬proc.‭ ‬civ.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬3,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬11642‭ ‬del‭ ‬26/05/2014‭