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esecuzione forzata‭ ‬-‭ ‬estinzione del processo‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬3,‭ ‬Ordinanza n.‭ ‬27031‭ ‬del‭ ‬19/12/2014‭

Regolamento delle spese del processo estinto‭ ‬-‭ ‬Provvedimenti consequenziali all'estinzione‭ ‬-‭ ‬Ricorribilità in cassazione‭ ‬-‭ ‬Esclusione‭ ‬-‭ ‬Rimedi esperibili‭ ‬-‭ ‬Fattispecie.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬3,‭ ‬Ordinanza n.‭ ‬27031‭ ‬del‭ ‬19/12/2014‭


In tema di estinzione del processo di esecuzione,‭ ‬non sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione,‭ ‬mancando il carattere della definitività:‭ ‬a‭) ‬l'ordinanza di estinzione,‭ ‬nella parte recante regolamento delle spese del processo estinto,‭ ‬avverso la quale‭ ‬è esperibile il reclamo al collegio ex art.‭ ‬630,‭ ‬ultimo comma,‭ ‬cod.‭ ‬Proc.‭ ‬Civ.‭; ‬b‭) ‬i provvedimenti consequenziali all'estinzione,‭ ‬adottati dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art.‭ ‬632,‭ ‬secondo comma,‭ ‬cod.‭ ‬Proc.‭ ‬Civ.,‭ ‬in quanto suscettibili di opposizione agli atti esecutivi.‭ (‬Nella specie,‭ ‬la S.C.‭ ‬ha ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti con cui,‭ ‬successivamente alla dichiarazione di estinzione del processo,‭ ‬il giudice dell'esecuzione aveva liquidato in favore del creditore procedente le spese del processo e disposto il riparto tra i creditori delle somme acquisite alla procedura prima dell'estinzione‭)‬.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬3,‭ ‬Ordinanza n.‭ ‬27031‭ ‬del‭ ‬19/12/2014‭