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Risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale - Danno morale

Morte conseguente a lesioni personali - Danno cd. "catastrofale" - Nozione - Sua riconducibilità al danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ. - Conseguenze - Autonoma risarcibilità in favore degli eredi del defunto.Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 7126 del 21/03/2013

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 7126 del 21/03/2013

 

In caso di illecito civile che abbia determinato la morte della vittima, il danno cosiddetto "catastrofale", conseguente alla sofferenza dalla stessa patita - a causa delle lesioni riportate - nell'assistere, nel lasso di tempo compreso tra l'evento che le ha provocate e la morte, alla perdita della propria vita (danno diverso sia da quello cosiddetto "tanatologico", ovvero connesso alla perdita della vita come massima espressione del bene salute, sia da quello rivendicabile "iure hereditatis" dagli eredi della vittima dell'illecito, poi rivelatosi mortale, per avere il medesimo sofferto, per un considerevole lasso di tempo, una lesione della propria integrità psico-fisica costituente un autonomo danno "biologico", accertabile con valutazione medico legale) deve comunque includersi, al pari di essi, nella categoria del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ., ed è autonomamente risarcibile in favore degli eredi del defunto.