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Multe - Definizione agevolata Roma

28 Gennaio 2010 - Roma - Multe - Definizione agevolata Roma - Multe - Definizione agevolata - Pagamento agevolate delle multe elevate fino al 31 dicembre 2004 per infrazioni al Codice della strada - La guida del Comune di Roma (dal sito del Comune di Roma)

Roma - Multe - Definizione agevolata - Pagamento agevolate delle multe elevate fino al 31 dicembre 2004 per infrazioni al Codice della strada - La guida del Comune di Roma (dal sito del Comune di Roma)

Guida al pagamento agevolato delle multe

Sommario: Che cosa è il concordato , A chi si applica , La procedura , Come e dove si paga , Dove chiedere informazioni , Prescrizione delle multe , Domande più frequenti ,Fac simile comunicazione per la definizione agevolata

Guida al pagamento agevolato delle multe

Il Comune di Roma ha deliberato la definizione agevolata per le 'multe' elevate fino al 31 dicembre 2004 per infrazioni al Codice della strada.
La definizione agevolata, cioè il cosiddetto 'concordato', consentirà ai cittadini di estinguere il debito verso l'Amministrazione Comunale attraverso il pagamento di una somma ridotta rispetto a quella ordinaria, che va versata in unica soluzione entro il 15 maggio 2010.
I cittadini interessati dall'agevolazione riceveranno dall'Agente della Riscossione territorialmente competente (Equitalia Gerit per Roma) un'apposita comunicazione ad aderire al 'concordato'.
La comunicazione contiene tutte le indicazioni utili per aderire al "pagamento agevolato":
l'indicazione del debito originario e l'elenco dettagliato delle somme iscritte a ruolo e riportate nelle cartelle esattoriali;
l'indicazione della somma ridotta risultante dalla definizione agevolata, da pagare entro il 15 maggio 2010;
le modalità per effettuare il pagamento e l'indicazione degli uffici cui rivolgersi per eventuali ulteriori informazioni.

Nel periodo gennaio-febbraio l'Agente della Riscossione (Equitalia Gerit per i residenti a Roma) invierà ai cittadini interessati la comunicazione con la quale potranno aderire al "pagamento agevolato". Prima di ricevere questa comunicazione, quindi, non occorre fare nulla.
L'adesione al pagamento agevolato si realizza semplicemente con il versamento della somma indicata nella comunicazione.
I cittadini non residenti a Roma riceveranno l'apposita comunicazione dall'Agente della Riscossione competente per territorio.

Che cosa è il concordato
Il cosiddetto "concordato" sulle multe (più correttamente, "definizione agevolata") è la possibilità concessa ai cittadini di estinguere con un rilevante "sconto" i loro debiti verso il Comune di Roma, relativi a contravvenzioni per infrazioni al Codice della strada commesse fino al 31 dicembre 2004.
Il Comune di Roma, infatti, ha deciso di dare applicazione al Decreto Legge 78/09, convertito nella Legge 102/09 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4 agosto 2009 - Supplemento ordinario n. 140). Si tratta del provvedimento che ha introdotto, in particolare, misure per potenziare l'efficienza del sistema della riscossione degli importi iscritti a ruolo (invio cartelle esattoriali per multe non pagate) e per ridurre il contenzioso con i contribuenti.
Nel dare attuazione alla definizione agevolata sulle multe, il Comune di Roma, con apposita delibera, ha stabilito le modalità di estinzione del debito e dell'invio da parte dell'Agente della Riscossione competente per territorio (per Roma, Equitalia Gerit) dell'apposita comunicazione. Con la comunicazione si invitano i cittadini a regolarizzare la loro posizione con il solo pagamento della sanzione originaria, senza le maggiorazioni e gli interessi di mora altrimenti dovuti per i debiti iscritti a ruolo.

Perché la definizione agevolata?

Con l'attuazione della norma nazionale sulla regolarizzazione agevolata delle multe, il Comune di Roma persegue due fondamentali obiettivi: quello di ridurre il contenzioso, favorendo l'estinzione delle vecchie pendenze a carico dei cittadini; e quello di recuperare somme non riscosse, che potrebbero essere incassate grazie alla procedura di definizione agevolata.

Non si tratta di un condono

La definizione agevolata delle multe non è un condono. Chi aderisce al "concordato", infatti, dovrà pagare comunque le "multe" a suo tempo elevate, anche se godrà di una riduzione dei maggiori oneri maturati in conseguenza del tempo trascorso.

A chi si applica
La definizione agevolata riguarda tutti coloro che hanno commesso infrazioni al Codice della strada nel territorio del Comune di Roma, rilevate con verbali elevati dai vigili urbani e dagli ausiliari del traffico fino al 31 dicembre 2004, anche se notificati dopo questo termine.

La procedura
Invio della comunicazione

La procedura di definizione agevolata si apre con l'invio, da parte dell'Agente della Riscossione territorialmente competente (Equitalia Gerit per Roma), di una comunicazione, spedita per posta ordinaria, con cui si invita il destinatario a regolarizzare la sua posizione entro il 15 maggio 2010, attraverso il "pagamento agevolato".
Per "pagamento agevolato" si intende la possibilità di estinguere il debito con il versamento solo dell'importo minimo della sanzione pecuniaria amministrativa, senza le maggiorazioni e gli interessi di mora. Più precisamente:

il minimo della sanzione prevista per le violazioni al Codice della strada, elevate fino al 31 dicembre 2004;

le spese di procedimento e di notificazione del verbale;

l'aggio di riscossione ridotto al 4% e il rimborso delle spese sostenute per i diritti di notificazione delle cartelle e per le eventuali procedure esecutive avviate.

Il cittadino che aderisce alla definizione agevolata, pertanto, non dovrà pagare le più elevate sanzioni, le maggiorazioni semestrali, l'aggio esattoriale in misura intera e gli interessi di mora, che sono applicati normalmente in caso di ritardato pagamento.
Nella comunicazione, oltre al dettaglio dei debiti e delle cartelle oggetto di definizione agevolata, sono indicati sia l'importo del debito originariamente dovuto, sia quello risultante dall'applicazione dei benefici previsti dalla definizione agevolata. In questo modo è evidenziato chiaramente il vantaggio economico che deriva dall'adesione alla procedura.
Le comunicazioni saranno inviate dall'Agente della Riscossione territorialmente competente (Equitalia Gerit per Roma) in maniera graduata nel tempo (periodo gennaio-febbraio). Chi non la riceve subito, dunque, non dovrà preoccuparsi, ma attendere il completamento delle spedizioni.

Adesione alla definizione agevolata e regolarizzazione delle posizioni

L'adesione alla definizione agevolata e la regolarizzazione delle posizioni, con conseguente estinzione del debito, si realizza con il solo pagamento della somma indicata nella comunicazione, entro il termine del 15 maggio 2010.

Si può aderire anche solo parzialmente alla definizione agevolata e, quindi, decidere di pagare solo una o più sanzioni amministrative, senza estinguere l'intero debito. In questo caso, il pagamento dovrà essere eseguito esclusivamente presso gli sportelli degli Agenti della Riscossione sul territorio. In caso di adesione parziale, saranno dovute comunque per intero le somme relative alle spese e all'aggio, riguardanti le sanzioni che si definiscono.

Procedure cautelari/esecutive in corso

In caso di procedure cautelari/esecutive già avviate (fermo amministrativo del veicolo o iscrizione ipotecaria), il pagamento di tutte le sanzioni amministrative indicate nella comunicazione chiude la pendenza solo se la procedura riguarda cartelle esattoriali emesse a fronte di "multe" che rientrano nella definizione agevolata.
Se la procedura consegue alla presenza anche di altri debiti comunali e/o erariali (diversi dalle multe), potrà essere chiusa solo se oltre alla definizione agevolata delle multe, saranno estinti per intero anche tutti i debiti relativi alle altre entrate.


Che cosa succede se non si aderisce alla definizione agevolata

In caso di mancato pagamento, scaduto il termine del 15 maggio 2010, l'Agente della Riscossione riprenderà l'attività di recupero delle somme, nelle misure originariamente iscritte a ruolo e senza più le agevolazioni.

Come comportarsi se sono stati presentati ricorsi giurisdizionali sulle sanzioni

In caso di ricorso giurisdizionale pendente, il cittadino che riceverà la comunicazione da parte dell'Agente della Riscossione potrà decidere se aderire, pagando il debito, o proseguire nel giudizio. Se aderisce, dovrà presentare al giudice competente un'istanza di rinuncia alla prosecuzione della controversia.
Resta la possibilità di aderire solo parzialmente alla definizione agevolata, pagando solo una o più sanzioni amministrative oggetto o meno di ricorso. In questo caso, però, il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente presso gli sportelli dell'Agente della Riscossione.

Come comportarsi in caso di rateazione in corso

Anche i cittadini che hanno una rateazione in corso possono accedere al pagamento agevolato. Nella comunicazione inviata dall'Agente della Riscossione sarà indicato l'esatto importo residuo da pagare. Le rate già versate saranno considerate come acconti.
Il debito residuo risultante dalla comunicazione dovrà essere versato in un'unica soluzione.
Nel caso in cui abbia versato somme che non risultano conteggiate nella comunicazione, il cittadino potrà definire la propria posizione recandosi, esclusivamente, presso uno degli sportelli dell'Agente della Riscossione territorialmente competente.
Qualora la rateazione riguardasse verbali elevati sia prima sia dopo il 31 dicembre 2004, il cittadino potrà definire in maniera agevolata il debito ante-2004 e, successivamente, previo appuntamento da richiedere al Servizio ChiamaRoma 06.06.06, dovrà recarsi presso il Servizio Accoglienza al Cittadino della U.O. Contravvenzioni, in via Ostiense 131/L, scala D, 1° piano, per richiedere il nuovo piano di ammortamento delle multe post-2004.

Come comportarsi in caso di pagamento non dovuto

Nel caso in cui il cittadino riceva una comunicazione contenente una o più sanzioni amministrative per le quali è in possesso di un titolo giustificativo idoneo a richiederne il discarico (avvenuto pagamento del verbale, presentazione del ricorso presso il Prefetto o il Giudice di Pace con sentenza favorevole, titolarità di un contrassegno per persona diversamente abile), potrà aderire comunque alla definizione agevolata, pagando le altre sanzioni amministrative presso gli sportelli dell'Agente della Riscossione territorialmente competente.

Per le sanzioni da annullare, l'interessato dovrà inviare una richiesta di sgravio al Comune di Roma – U.O. Contravvenzioni -, con allegata la documentazione comprovante il diritto al discarico.
La richiesta può essere trasmessa:

via fax al numero 06-57288802
per via postale al seguente indirizzo: Comune di Roma – U.O. Contravvenzioni - Casella Postale 5122
00153 Roma Ostiense

In alternativa, ma solo su appuntamento da richiedere telefonicamente al Servizio ChiamaRoma 06.06.06, il cittadino potrà recarsi presso il Servizio Accoglienza al Cittadino della U.O. Contravvenzioni, in via Ostiense 131/L, scala D, 1° piano.

Come e dove si paga
Il pagamento può essere eseguito:

presso una banca o ufficio postale, con il bollettino RAV allegato alla comunicazione;

presso gli sportelli dell'Agente della Riscossione territorialmente competente, anche mediante apparecchiature Pos.

E' possibile aderire anche solo parzialmente al concordato, pagando solo una o più delle sanzioni amministrative oggetto di agevolazione. In questo caso il pagamento non estingue l'intero debito e dovrà essere effettuato presso gli sportelli dell'Agente della Riscossione (Equitalia Gerit per Roma) versando per intero, oltre all'importo della sanzione, anche le somme relative alle spese di procedimento e di notificazione del verbale, l'aggio di riscossione ridotto al 4% oltre agli oneri sostenuti per i diritti di notificazione e per le eventuali procedure esecutive.

Dove chiedere informazioni

Le informazioni generali sulla definizione agevolata possono essere richieste:

contattando telefonicamente il Servizio ChiamaRoma 06.06.06, attivo 24 ore su 24;

contattando telefonicamente Equitalia Gerit (per i residenti a Roma):

dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.00, al numero verde 800 422 687 da telefono fisso
oppure al numero +39 06 72277006 al costo stabilito dal proprio piano tariffario

Maggiori informazioni sulla propria posizione possono essere richieste:

identificandosi al portale del Comune di Roma all'indirizzo www.comune.roma.it . Una volta in possesso di un identificativo utente e di una password valida si può effettuare l'accesso on line al Servizio Contravvenzioni

recandosi presso i seguenti sportelli per il contribuente che saranno attivati dal Comune di Roma a partire dall'11 gennaio 2010:

Centro (Monteverde):
Municipio XVI - Via Fabiola, 14
orario: Lunedì e Martedì 8.30 - 12.00 Giovedì 8.30 - 12.00 / 14.00 - 16.00.

Centro-Nord (Trieste-Quartiere Africano):
Municipio II – Via Dire Daua, 11
orario: martedì e giovedì, 9:00-12:00; 14:30-17:00

Sud-Est (Prenestino-Togliatti):
Municipio VII – Via Prenestina, 510 (angolo Palmiro Togliatti)
orario: dal lunedì al giovedì, 8:30-12:30; giovedì, 14:30-16:30

Litorale Ostia:
Municipio XIII – Via Claudio, 1
orario: dal lunedì al venerdì, 9:00-12:00; martedì/giovedì, 14:30-16:00

recandosi presso i seguenti sportelli di Equitalia Gerit, Agente della Riscossione per la provincia di Roma:

Sportello di ROMA - Togliatti
Via Palmiro Togliatti, 1545
00155 ROMA
orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.35 alle 13.30

Sportello di ROMA - Ardeatino
Via Cristoforo Colombo, 271
00147 ROMA
orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.35 alle 13.30

Sportello di ROMA - Aurelio
Via Aurelia, 477
00165 ROMA
orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.35 alle 13.30

Sportello di ROMA - Trastevere
Via Francesco Benaglia, 15
00153 ROMA
orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.35 alle 13.30

Sportello di ROMA - Ostia
Viale della Marina, 34/36/38
00121 ROMA - Ostia (RM)
orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.35 alle 13.30

Accedendo al sito www.equitaliagerit.it è possibile trovare tutte le informazioni relative agli Agenti della Riscossione competenti per territorio.

Prescrizione delle multe
La deliberazione n. 97 del 27 ottobre 2009 con cui il Consiglio comunale ha disciplinato la definizione agevolata delle multe accertate sino al 31 dicembre 2004 stabilisce, tra l'altro, che vengano escluse dal cosiddetto 'concordato' "le partite incluse in cartelle non notificate o con notifica non perfezionata nei termini e nei modi di legge". In tale ambito rientrano anche le multe che sono state oggetto di prescrizione. Questo significa che nell'elenco dettagliato dei debiti indicati nella comunicazione inviata dall'Agente per la riscossione non sono contenute le violazioni al Codice della Strada per le quali si è prescritto il termine per la richiesta del relativo pagamento.

Disciplina generale

La prescrizione delle sanzioni amministrative incluse quelle riguardanti le violazioni commesse al Codice della Strada è disciplinata dalle disposizioni di carattere generale contenute nella Legge n. 689/1981. L'articolo 28 stabilisce, in particolare, che il diritto a riscuotere le somme dovute si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. Questo significa che il debito viene cancellato una volta che siano trascorsi 5 anni dal giorno in cui è stata elevata la contravvenzione a meno che il creditore (in questo caso l'Amministrazione Comunale anche per il tramite dell'Agente della riscossione) non abbia provveduto, nel frattempo, a 'interrompere' la prescrizione in base alle regole previste dal Codice civile. Secondo quanto stabilito dall'articolo 2943, comma 3 dello stesso Codice la prescrizione viene interrotta dalla notificazione di ogni altro atto con cui il creditore costituisce in mora il proprio debitore per ottenere il pagamento del dovuto. In tal caso, precisa l'articolo 2945, comma 1 del Codice il termine di 5 anni previsto per la cancellazione del debito originario (giorno in cui è stata commessa la violazione) ricomincia a decorrere dalla data dell'atto che ha interrotto la prescrizione.
Per quel che concerne le sanzioni irrogate per le violazioni commesse al Codice della Strada possono, pertanto verificarsi le seguenti situazioni:

a) Sanzioni relative a multe rispetto alle quali la prescrizione è maturata senza interruzioni

Rientrano in tale categoria le sanzioni rispetto alle quali l'Amministrazione si è limitata ad accertare e notificare la corrispondente violazione ma non ha più provveduto a sollecitarne il pagamento. Si tratta di ipotesi molto circoscritte che riguardano, in via prevalente, le multe oggetto di contestazione immediata in cui l'accertamento della sanzione e l'atto di notifica sono avvenuti contestualmente alla redazione del verbale consegnato al trasgressore (per esempio il 31 dicembre 1999). In tal caso il diritto a riscuotere il debito si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (31 dicembre 2004). La violazione pur rientrando tra quelle teoricamente ricomprese nel periodo coperto dal cosiddetto concordato non comparirà nella comunicazione destinata a chi rientra nella definizione agevolata poiché il debito originario si è prescritto. L'applicazione di tali norme spiega, inoltre, la ragione per cui i verbali oggetto di contestazione e notifica immediata impugnati dal trasgressore per decorrenza dei termini di prescrizione siano stati in passato, normalmente, annullati dal giudice di pace una volta trascorsi più di 5 anni dal giorno in cui era stata commessa la violazione.

b) Sanzioni relative a multe rispetto alle quali la prescrizione è stata interrotta

In questa categoria rientrano tutte le situazioni in cui l'Amministrazione, dopo aver accertato la violazione del Codice della strada, ha provveduto a notificare la sanzione al trasgressore e ad attuare tutte le iniziative necessarie a costituire in mora il debitore inadempiente interrompendo il termine di prescrizione. Si tratta della quasi totalità di posizioni interessate dal cosiddetto concordato e cioè di multe che, nell'impossibilità di fermare chi ha commesso l'infrazione (divieto di sosta, passaggio con semaforo a luce rossa, ingresso non consentito nei varchi della zona a traffico limitato etc.), devono essere state notificate nel termine di 150 giorni da quello in cui è stata commessa la violazione e, in seguito, sono state oggetto di ulteriori atti destinati a sollecitarne l'estinzione (intimazioni di pagamento, invio di cartelle esattoriali, preavvisi di fermo amministrativo, iscrizioni ipotecarie etc.). In queste ipotesi il termine di prescrizione di 5 anni non va calcolato dalla data in cui è stata commessa la violazione ma dalla data dell'ultimo atto notificato al debitore. Verrà quindi, a titolo di esempio, inserito nell'elenco dei debiti allegati alla comunicazione sulla definizione agevolata inviata dall'Agente per la riscossione la multa accertata il 1° dicembre 1999 che sia stata notificata entro il 29 aprile 2000 (150 giorni dalla violazione) e che sia stata iscritta a ruolo entro il 29 aprile 2005 (cinque anni dalla notifica della violazione); ed ancora può essere indicata nella comunicazione sulla definizione agevolata una violazione accertata il 30 giugno 1998 che sia sta notificata entro il 27 novembre 1998 (150 giorni dalla violazione), che sia stata iscritta a ruolo entro il 27 novembre 2003 (cinque anni dalla notifica della violazione) e per la quale sia stato notificato un ulteriore atto interruttivo della prescrizione (intimazione al pagamento, preavviso di fermo, ecc….) dopo il 31 dicembre 2004.

Domande più frequenti
Si parla di "mini-condono" delle multe a Roma. Di che cosa si tratta?

E' una definizione agevolata, che riguarda le multe per infrazioni al Codice della strada, elevate dalla Polizia Municipale e dagli Ausiliari del Traffico del Comune di Roma, fino al 31 dicembre 2004, non pagate e per le quali è stata notificata la cartella esattoriale.

Il concordato può essere utilizzato per le multe successive al 2004?

Le multe successive all'anno 2004 non rientrano nel pagamento agevolato, ma il cittadino può chiedere al Comune di Roma la rateazione del debito.

Come si fa per aderire?

L'adesione si realizza con il pagamento delle somme indicate nella comunicazione, che sarà inviata dall'Agente della Riscossione competente. Quindi, per Roma e provincia da Equitalia Gerit.

Che cosa si deve pagare?

La definizione agevolata consiste nel pagamento del minimo della sanzione pecuniaria amministrativa prevista per ogni infrazione al Codice della strada; delle spese di procedimento e notifica del verbale; dell'aggio ridotto al 4% per l'Agente della Riscossione nonché dei diritti di notifica della cartella e delle eventuali spese per le procedure esecutive sostenute dall'Agente della Riscossione.

Qual è il termine ultimo per effettuare il pagamento?

Il termine ultimo di pagamento è il 15 maggio 2010.

Posso aderire al concordato se già ho presentato un ricorso contro la cartella di pagamento?

Sì. Il cittadino che riceverà la comunicazione per l'adesione dall'Agente della Riscossione potrà decidere se aderire, pagando il debito, o se proseguire nel giudizio.

Ho un fermo amministrativo/iscrizione ipotecaria per mancato pagamento di cartelle comprensive di contravvenzioni fino al 2004 e altri tributi. Se aderisco alla definizione agevolata pagando le multe, il fermo/ipoteca viene automaticamente cancellato?

No. Per la chiusura definitiva della procedura cautelare/esecutiva (sia che si tratti di fermo amministrativo sia di ipoteca) è necessario pagare tutti i debiti che compongono le cartelle di pagamento, non solo quelli ricadenti del pagamento agevolato.

Mi è stata elevata nell'anno 2003 una multa dalla Polizia Municipale o dagli Ausiliari del Traffico del Comune di Roma. Sono residente in una altra città, posso ugualmente aderire alla sanatoria?

Sì. Sarà l'Agente della Riscossione competente per la provincia di residenza a inviarle la comunicazione sulla definizione agevolata delle multe.

Che cosa succede se ricevo la comunicazione ma decido di non pagare?

In caso di mancato pagamento, scaduti i termini, l'Agente della Riscossione riprenderà la propria attività di recupero delle somme intere originariamente iscritte a ruolo e contenute in cartella esattoriale o in un successivo atto esecutivo/cautelare inviato.

Ho chiesto e ottenuto la rateazione per cartelle di pagamento contenenti multe elevate fino al 2004 e ho già versato alcune rate. Posso aderire al condono?

Sì. Le somme versate saranno considerate a titolo di acconto sul debito totale. Nella comunicazione, che sarà inviata dall'Agente della Riscossione, è indicato l'esatto residuo da pagare. Tale operazione potrà essere definita esclusivamente presso gli sportelli dell'Agente della Riscossione.

Posso rateizzare il debito complessivo dovuto per l'adesione al pagamento agevolato?

No. Il pagamento deve avvenire in una unica soluzione.

Ho ricevuto una comunicazione di pagamento agevolato da parte di Equitalia Gerit, ma possiedo un titolo giustificativo (esempio: pagamento del verbale, ricorso al Prefetto con giudizio favorevole, sentenza del Giudice di Pace favorevole contro il verbale o la cartella di pagamento ecc.), che mi consente di richiedere il discarico amministrativo della cartella contenuta nella comunicazione di pagamento agevolato. Che cosa devo fare?

Non deve pagare alcuna somma. Potrà inviare una richiesta di discarico al Comune di Roma – U.O. Contravvenzioni -, con allegata la documentazione comprovante il diritto al discarico:
- via fax al numero 06/57288802
- per via postale al seguente indirizzo: Comune di Roma - U.O. Contravvenzioni
Casella Postale 5122
00153 Roma Ostiense

In alternativa, dopo aver fissato un appuntamento da richiedere allo 06.06.06, potrà recarsi, con la documentazione comprovante il diritto al discarico, presso gli sportelli dell'Ufficio Contravvenzioni del Comune di Roma, sito in Via Ostiense, 131/L, scala D, 1° piano.

Accertata la sussistenza del diritto allo sgravio, sarà l'ufficio comunale a trasmettere le risultanze all'Agente della Riscossione e la sua posizione sarà definitivamente archiviata.


Ho presentato istanza di rateizzazione per una cartella contenente multe accertate entro il 31/12/2004 e successivamente ho ricevuto comunicazione di effettuare il pagamento della 1^ rata presso l'Agente della Riscossione. Devo pagare o devo attendere comunicazione per poi decidere se aderire al pagamento agevolato?

Non deve pagare e deve attendere comunicazione da parte dell'Agente della Riscossione.


Mi è stata accordata la possibilità di rateizzazione a seguito di istanza per una cartella contenente sia verbali accertati al 31/12/2004 che successivi. Posso procedere al pagamento rateizzato solo per le sanzioni che non rientrano nella procedura di pagamento agevolato?

Non deve procedere al pagamento di quanto rateizzato in quanto occorre ricalcolare il piano di ammortamento.


Ho pagato oltre il 60^ giorno dalla notifica la sanzione relativa ad un verbale rientrante nell'ipotesi di pagamento agevolato. Ho successivamente ricevuto una cartella di pagamento per la differenza, riceverò comunicazioni da parte dell'Agente della Riscossione?

Le cartelle emesse per differenza verranno discaricate senza alcuna comunicazione, quindi non deve pagare nulla.

Mi è stata notificata sentenza di rigetto emessa dal Giudice di Pace su una cartella contenente verbali rientranti nell'ipotesi di pagamento agevolato. Riceverò comunque la comunicazione da parte dell'agente della Riscossione per aderire al concordato?

In caso di contenzioso chiuso non si può aderire al pagamento agevolato.


Ho ricevuto un preavviso di fermo amministrativo relativo ad una cartella contenente verbali elevati fino al 31/12/2004, a chi devo rivolgermi?

Per preavvisi ricevuti prima del 4 agosto 2009 occorre attendere comunicazione perché non dovrebbe essere stato avviato alcun ulteriore atto esecutivo. Rivolgersi comunque all'Agente della Riscossione.


Avevo ricevuto una cartella esattoriale relativa a verbali rientranti nel "concordato" ed ho provveduto a pagarla. Ho diritto al rimborso di quanto versato in più?

No. L'avvenuto pagamento della cartella "non comporta il diritto al rimborso" (Legge 102/2009, art 15, comma 8-duodevicies).


Avevo ottenuto una rateizzazione relativamente a multe elevate fino al 31 dicembre 2004. Ho già versato più di quanto avrei dovuto pagare grazie al mini condono.
Posso ottenerne il rimborso?

No. Non è previsto rimborso qualora il cittadino abbia versato, attraverso il pagamento di più rate, un importo superiore a quanto previsto dal "concordato".


Ho ricevuto un'ingiunzione di pagamento da parte del Prefetto che ha respinto il mio ricorso su un verbale elevato entro il 31.12.2004 e l'ho pagata. Ho diritto al rimborso?

No. La normativa lo esclude (Legge 102/2009, art. 15, comma 8-duodevicies).