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Circolazione stradale - omicidio colposo plurimo e del reato di guida in stato di ebbrezza Circolazione stradale

6 febbraio 2010 - Circolazione stradale - omicidio colposo plurimo e del reato di guida in stato di ebbrezza Circolazione stradale - omicidio colposo plurimo e del reato di guida in stato di ebbrezza - risarcimento dei danni patiti dalle parti civili, con assegnazione alle stesse di provvisionali (Corte di Cassazione Sezione 4 Penale Sentenza del 15 gennaio 2010, n. 1823)

Circolazione stradale - omicidio colposo plurimo e del reato di guida in stato di ebbrezza - risarcimento dei danni patiti dalle parti civili, con assegnazione alle stesse di provvisionali (Corte di Cassazione Sezione 4 Penale Sentenza del 15 gennaio 2010, n. 1823)

Corte di Cassazione Sezione 4 Penale Sentenza del 15 gennaio 2010, n. 1823

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 5 febbraio 2003 il Tribunale di Ancona, Sezione di Jesi, ha dichiarato Sp.Da. colpevole del delitto di omicidio colposo plurimo e del reato di guida in stato di ebbrezza e lo ha condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione e di euro 800,00 di ammenda nonche', in solido con il responsabile civile, Sa. As. spa, al risarcimento dei danni patiti dalle parti civili, con assegnazione alle stesse di provvisionali.

Si trattava di un incidente stradale cosi ricostruito. Lo Sp. , alla guida della vettura Fiat Bravo, tg (*****), con a bordo La. Lo. , seduto sul sedile anteriore destro, nonche' Ti. Cr. , L. L. e Ca. Em. , seduti sul sedile posteriore, era uscito di strada, sul lato sinistro, urtando contro un albero di olmo. Per effetto dell'impatto e della successiva rotazione, l'auto si era divisa in due tronconi. Gli occupanti dei troncone posteriore erano stati sbalzati fuori finendo a notevole distanza dall'albero di olmo e decedendo.

Con sentenza del 30 ottobre 2006 la Corte di Appello di Ancona, investita delle impugnazioni proposte dai difensori dello Sp. e da quello del responsabile civile, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine alla contravvenzione ascritta perche' estinta per prescrizione e, per l'effetto, ha rideterminato la pena in anni due e mesi otto di reclusione, confermando il riconoscimento di responsabilita' per il delitto di cui all'articolo 589 c.p., commi 1 e 3 e articolo 61 c.p., n. 3 e la condanna dello Sp. e del responsabile civile Fo. -. Sa. spa, a risarcire il danno alle parti civili.

I difensori dello Sp. hanno presentato, per conto di quest'ultimo, ricorso per Cassazione contro la summenzionata sentenza della Corte di Appello.

Essi si sono doluti, in primo luogo, del fatto che non fosse stata accolta la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per assumere delle prove, in particolare le testimonianze di Pa. Le. e Ri. Lu. , da cui sarebbe emerso che alla guida del veicolo si trovava altra persona vale a dire La. Lo. . Hanno contestato, altresi', la circostanza che la condanna fosse stata basata sostanzialmente su un apparato indiziario non certo, nonche' la mancanza e, comunque, la illogicita' della motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante della previsione dell'evento e alla negata applicazione delle attenuanti generiche nella loro massima espansione.

Anche l'Avv. Rodolfo Berti ha proposto, per conto dei responsabile civile, la Fo. Sa. spa, ricorso per Cassazione contro la sentenza della Corte di Appello nella parte in cui aveva confermato la condanna della detta societa', quale responsabile civile, a risarcire le parti civili.

Egli ha esposto, in primo luogo, che il giudice di secondo grado aveva errato nel ritenere che lo Sp. , pure intestatario al PRA del veicolo targato (*****), lo stesse guidando al momento del sinistro. Infatti, la vettura da lui condotta, come accertato dalla Polizia Stradale aveva subito la modifica del numero del telaio in quanto quello originale era stato abraso e sopra era stato stampigliato il n. (*****), corrispondente al PRA alla targa (*****). Questa targa risultava impropriamente applicata sul veicolo in quanto, attraverso il numero del motore, si era risaliti alla vettura Fiat Bravo targata (*****) di proprieta' di tale Ol. che era stata oggetto di furto avvenuto a (*****) la notte del (*****). La vettura condotta dallo Sp. era, in realta', targata (*****) e ad essa, successivamente, lo stesso vi aveva apposto la targa (*****) di un altro veicolo da lui acquistato da tale Pa. nel (*****). Ne conseguiva che la macchina coinvolta nel sinistro non era quella assicurata avente targa (*****) e numero di telaio (*****) (cosi' come trascritti al PRA), ma altro veicolo in origine targato (*****).

Il difensore dello Sp. ha depositato memoria difensiva. Altrettanto ha fatto il difensore delle parti civili Ca. Ca. Al. , Du.Si. , Ca.El. , L.A. , An. Sa. e L.L. nonche' delle parati civili Ti.Gi. , Ca.Lu. e Ti.Lo. .

MOTIVI DELLA DECISIONE

I gravami sono infondati.

Quanto alle censure dello Sp. , la corte di appello ha concluso che costui era sicuramente alla guida del veicolo al momento dell'incidente, ritenendo sul punto rilevanti e decisive, ai fini della formazione del suo convincimento, le dichiarazioni delle testi Ro. Ch. e Gi. An. . La prima, infatti, aveva visto il ricorrente, pochi istanti prima che andasse via con la sua auto, fare salire a bordo dal lato guidatore Ca. Em. , mentre il La. aveva fatto altrettanto dall'altro lato con la Ti. . La seconda, invece, aveva sentito la Ca. dire che il La. sarebbe andato avanti accanto al conducente perche' aveva mal di stomaco. Il collegio ha pure considerato la posizione assunta dal corpo del La. dopo l'urto e le spiegazioni date al riguardo dal consulente del PM.

Le osservazioni svolte dalla corte del merito, evidenziando che la stessa non dubitava della ricorrenza di una pluralita' di elementi dimostrativi del fatto che alla guida del veicolo al momento del sinistro fosse l'imputato, spiegano perche' il collegio nulla abbia espressamente detto sulla richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale volta: 1) a fare sentire come testi Pa. Le. e Ri. Lu. secondo cui il La. , nell'immediatezza dell'incidente, aveva chiesto perdono per quanto era accaduto; 2) a fare acquisire la perizia psichiatrica eseguita sull'imputato che dava conto del fatto che lo Sp. aveva perso la memoria in conseguenza del grave trauma subito a seguito dell'incidente, che successivamente aveva riacquistato la memoria, ricordando che alla guida della vettura era il La. , che tale ricordo era genuino; 3) ad ottenere l'esame dell'imputato ed il confronto con il La. ; 4) a disporre un perizia per accertare la posizione degli occupanti il veicolo al momento del sinistro. Ed infatti, indipendentemente dalle considerazioni fatte nell'ordinanza del 19/10/2006, i giudici di appello, nel momento stesso in cui hanno espressamente escluso che alla guida della vettura non fosse lo Sp. , hanno contemporaneamente disatteso la tesi difensiva secondo cui il mezzo era condotto dal La. , vale a dire da persona diversa dall'imputato;ed implicitamente escluso la necessita', ai fini della decisione da assumere, di rinnovare l'istruzione dibattimentale, non essendo le nuove prove, nella comparazione con gli elementi acquisiti, idonee a determinare un diverso convincimento.

Immune da censura e' anche la motivazione con cui la corte del merito ha spiegato che l'evento si presentava all'imputato come altamente prevedibile, essendo egli consapevole che, per le condizioni della strada percorsa, ben conosciute, e per la condotta di guida tenuta, contraddistinta da una velocita' elevata, poteva uscire di strada. L'evento, quindi, non si poteva non rappresentare alle capacita' intellettive dello Sp. .

Il collegio ha pure giustificato in maniera adeguata e coerente l'esercizio del suo potere discrezionale in ordine alla determinazione della pena,in quanto ha ritenuto di non potere concedere le attenuanti generiche dopo una valutazione della gravita' del fatto e del grado della colpa ravvisabile nella condotta del prevenuto. Vi e' stato quindi, un apprezzamento di elementi, tale da attribuire agli stessi valenza prevalente rispetto ai dati evidenziati dal ricorrente.

Non e' ancora maturata la prescrizione, chiesta dal difensore dello Sp. in sede di conclusioni, trattandosi di reato commesso il (*****) e non essendo state concesse attenuanti.

Quanto alle contestazioni dei responsabile civile, si osserva, in primo luogo, che non risulta accertato dai giudici di merito che il veicolo condotto dall'imputato al momento dell'incidente fosse quello rubato e targato (*****). Infatti, come si evince dalla sentenza di primo grado (cfr. pag. 13), le cui conclusioni sul punto sono state implicitamente condivise dalla corte di appello, unicamente era emerso che il motore della macchina dello Sp. era quello della vettura summenzionata, mentre alcuna certezza si era potuta raggiungere in ordine all'identificazione del telaio.

Tanto precisato, si rileva che, secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, nei giudizi di risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli per i quali vi e' obbligo di assicurazione, nei rapporti tra danneggiato e compagnia assicurativa non assumono rilievo questioni riguardanti la validita' della polizza.

Per quanto concerne la relazione tra danneggiato ed assicuratore vale, infatti, il principio posto dalla Legge n. 990 del 1969, articolo 7, secondo cui, nei confronti dei danneggiato, l'assicuratore e' tenuto al risarcimento dei danni per tutto il periodo indicato nella polizza, indipendentemente dalla sua validita', visto che il certificato di assicurazione attesta verso i terzi la presenza della garanzia assicurativa e da questa attestazione nasce l'obbligazione risarcitoria (Cfr. Cass. Sez. 3, Sent. n. 10504 dell'8 maggio 2006).

In particolare, il rilascio del contrassegno assicurativo da parte dell'assicuratore vincola quest'ultimo a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo, pure se il contratto non e' efficace, poiche' verso il danneggiato cio' che rileva e' l'autenticita' del contrassegno, non la validita' del rapporto assicurativo, dovendosi tutelare il legittimo affidamento dei terzi (Cfr. Cass. Sez. 3, Sent. n. 16726 del 17 luglio 2009).

Sostiene parte ricorrente che la Corte di Appello non avrebbe tenuto conto del fatto che, in base alla Legge n. 990 del 1969, articolo 7, comma 4, il contrassegno assicurativo doveva essere applicato "sul veicolo cui l'assicurazione si riferisce", mentre, nella specie, venendo in considerazione una macchina avente solo targa identica a quella indicata nel contrassegno, ma diverso telaio e motore, non poteva parlarsi di identita' fra il veicolo assicurato e quello coinvolto nell'incidente Detto assunto e' privo di pregio.

Infatti, il comma summenzionato va letto assieme ai primi tre del detto articolo 7, secondo cui:

1) l'adempimento degli obblighi stabiliti dalla presente legge deve essere comprovato da apposito certificato rilasciato dall'assicuratore, da cui risulti il periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio;

2) l'assicuratore e' tenuto nei confronti dei terzi danneggiati per il periodo di tempo indicato nel certificato, salvo quanto disposto dall'articolo 1901 c.c., comma 2;

3) all'atto del rilascio de certificato di assicurazione l'assicuratore consegna inoltre all'assicurato un contrassegno recante la sua firma, il numero della targa di riconoscimento del veicolo e l'indicazione dell'anno, mese e giorno di scadenza del periodo di assicurazione per cui e' valido il certificato.

Inoltre, secondo l'articolo 9 del regolamento di esecuzione della Legge n. 990 del 1969 (Decreto del Presidente della Repubblica n. 973 del 1970), pure richiamato dal responsabile civile a sostegno della propria tesi, il certificato di assicurazione per i veicoli a cui si applica la Legge n. 990 del 1969 deve contenere una serie di dati, fra cui, per cio' che qui rileva, il tipo del veicolo, il numero della polizza e i dati della targa di riconoscimento e, solo quando quest'ultima non sia prescritta, i dati d'identificazione del telaio e del motore.

Dalla Legge n. 990 del 1969, articolo 7, commi 1, 2 e 3 e dall'articolo 9 del regolamento di esecuzione, si ricava che: l'esistenza del contratto e' dimostrata dal certificato di assicurazione; l'assicuratore risponde nei confronti dei terzi per il periodo ivi indicato; assieme al certificato e' rilasciato un contrassegno dell'assicuratore; sia nel certificato che nel contrassegno e' riportato, ai fini dell'identificazione del veicolo assicurato, il solo numero di targa e non quello del telaio, tranne che in casi eccezionali.

Se ne evince che nel certificato di assicurazione il numero della polizza e' associato in linea generale alla targa, che nel contrassegno dell'assicuratore e' pure menzionata la sola targa e che, quindi, il "veicolo cui l'assicurazione si riferisce", del quale fa menzione la Legge n. 990 del 1969, comma 4, e' quello identificato nel certificato e nel contrassegno de quibus con il numero della targa.

D'altronde, non si comprende come potrebbe validamente essere tutelato l'affidamento dei terzi (che, appunto, assume primario rilievo nel loro rapporto con l'istituto assicuratore secondo l'intero assetto normativo vigente) qualora si faccia riferimento al numero dei telaio, dato che non puo' essere considerato di agevole percezione, mentre, invece, e' proprio con il numero di targa, facilmente conoscibile, che la posizione dei danneggiati riceve adeguata protezione.

Del tutto irrilevanti sono le considerazioni del responsabile civile in ordine alla vendita di veicolo recante i numeri di telaio o di motore alterati, considerato che in tali casi non viene in questione un problema di risarcimento di danni subiti da soggetti terzi rispetto al rapporto contrattuale previsto obbligatoriamente dalla legge con una disciplina coattiva, ma solo un inadempimento. In particolare, in tali casi si parla di consegna di aliud pro alio, per indicare un'ipotesi in cui le differenze fra la cosa promessa e quella venduta sono talmente gravi da comportare l'applicazione della disciplina sull'inadempimento,piuttosto che quella sui vizi della res alienata, senza che rilevi l'affidamento dei terzi od una normativa specifica che regolamenti i rapporti con questi imponendo obblighi risarcitori.

Privo di pregio e' anche il riferimento della Fo. -. Sa. spa alla Legge n. 990 del 1969, articolo 8, che prevede che il trasferimento di proprieta' dei veicoli comporta le cessione del contratto di assicurazione, considerato che tale disposizione risponde all'esigenza che sia proprio garantita sempre la circolazione di veicoli coperti da assicurazione.

Pure da respingere e' l'ulteriore contestazione del responsabile civile relativa all'inesistenza del contratto di assicurazione per mancanza del rischio assicurato ai sensi dell'articolo 1895 c.c.. Infatti, e' innegabile che, nella specie, il contratto e' stato concluso con riferimento ad un veicolo destinato alla circolazione anteriormente alla data del sinistro de quo e che, quindi, sussistono gli elementi fondamentali di un contratto di assicurazione, in particolare la cd. alea. La. Fo. -. Sa. spa ha posto a fondamento della propria doglianza due sentenze della Suprema Corte di Cassazione, la n. 8460 del 1994 e la n. 7300 del 1991 che, pero', concernono fattispecie del tutto diverse da quella in esame. Nel primo caso, viene in questione la nullita' di un contratto assicurativo perche' stipulato dopo il verificarsi dell'incidente, nel secondo si verte in tema di rapporti fra assicurazione e terzo danneggiante.

Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonche', in solido tra loro, alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalle parti civili liquidate equitativamente in complessivi euro 3000,00 quanto a Ca.Ca. Al. , Du.Si. , Ca.El. , in euro 3000,00 quanto a Ti.Gi. , Ca.Lu. e Ti. Lo. ; in euro 3000,00 quanto a L.A. , An. Sa. e L.L. , oltre per tutti spese generali ed accessori come per legge.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali; inoltre, in solido, alla rifusione delle spese sostenute ne presente giudizio dalle parti civili che liquida equitativamente in complessivi euro 3000,00 quanto a Ca.Ca. Al. , Du. Si. , Ca.El. ; in euro 3000,00 quanto a Ti. Gi. , Ca.Lu. e Ti.Lo. ; in euro 3000,00 quanto a L.A. , An.Sa. e L. L. , oltre per tutti spese ed accessori come per legge.