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Risarcimento danni – La sosta del veicolo nel concetto di circolazione

 I danni derivanti al terzo dall'incendio di un veicolo parcheggiato devono essere risarciti dall'assicuratore (Corte di Cassazione Sezione 3 Civile Sentenza del 11 febbraio 2010, n. 3108)

Circolazione stradale - Risarcimento danni - La sosta del veicolo nel concetto di circolazione -

I danni derivanti al terzo dall'incendio di un veicolo parcheggiato devono essere risarciti dall'assicuratore (Corte di Cassazione Sezione 3 Civile Sentenza del 11 febbraio 2010, n. 3108)

Corte di Cassazione Sezione 3 Civile Sentenza del 11 febbraio 2010, n. 3108


MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente va osservato che l'eccezione della Nu. Ti. , secondo cui nella fattispecie non sarebbe stato integrato il contraddittorio nel confronti dell'interventore Bi. Lu. , in favore anche del quale era stata disposta la condanna al risarcimento del danno in primo grado, risulta superata dalla disposta integrazione nei confronti del Bi. .

2. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della Legge n. 990 del 1969, articoli 1 e 18 e dell'articolo 2054 c.c. nonche' l'erronea ed insufficiente motivazione della sentenza.

Lamenta la ricorrente che erratamente il tribunale abbia escluso che l'incendio di autovettura parcheggiata sulla pubblica via non costituisca danno da circolazione stradale, coperto dall'assicurazione obbligatoria dei veicoli a norma della Legge n. 990 del 1969.

3. Il motivo e' fondato.

La sentenza impugnata (aderendo alla tesi dell'assicuratrice) ritiene che la sosta costituisce una forma di circolazione e che i danni prodotti da un veicolo in sosta pure possono essere ricompresi fra quelli di cui l'assicuratore deve direttamente rispondere ai sensi della Legge n. 990 del 1969; ma cio' a condizione che determinate modalita' di sosta, in ipotesi contrastanti col disposto dell'articolo 157 C.d.S. ovvero con le regole di ordinaria prudenza e diligenza, interferiscano con la circolazione. La sentenza impugnata ritiene necessario, ai fini dell'applicabilita' della Legge n. 990 del 1969, che le conseguenze dannose siano effetto di una condotta di cui debba rispondere il conducente ex articolo 2054 c.c. poiche' la Legge n. 990 del 1969, articolo 1 a quel tipo di responsabilita' fa espresso riferimento. Se, invece, la responsabilita' del conducente non sia prospettabile, deve escludersi la riconducubilita' dell'evento alla circolazione per gli effetti della responsabilita' dell'assicuratore ai sensi della legge sull'assicurazione obbligatoria e concludersi che la norma applicabile e' quella di cui all'articolo 2051 c.c.. A sostegno dei propri assunti richiama il principio enunciato da Cass. n. 5032 del 2000 la quale ha affermato che "il danneggiamento di un immobile a causa dell'incendio di un'auto parcheggiata in prossimita', fatta eccezione per l'ipotesi che venga individuato un particolare e specifico nesso eziologico tra un determinato avvenimento della circolazione stradale ed incendio, non puo' considerarsi un evento prodotto da detta circolazione stradale" nonche' da Cass. n. 5146 del 1997.

4.1. L'indirizzo di questa Corte e' costante nel senso che, se l'incendio che si propaga da un veicolo in sosta su area pubblica sia stato appiccato dolosamente, le conseguenze dannose che ne siano derivate ai terzi non possono essere eziologicamente ricollegate alla circolazione stradale, con la conseguenza che in tal caso l'assicuratore per la responsabilita' civile del veicolo, dal quale si e' propagato l'incendio, non risponde del azione diretta nei confronti dei terzi danneggiati, privi dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore ai sensi della Legge 24 dicembre 1969, n. 990, articolo 18, comma 1, (cosi', oltre alla citata sentenza n. 5032 del 2000, la coeva Cass., 18 aprile 2000, n. 5033, nonche' Cass., 6 maggio 1998 n. 4575 e 9 giugno 1997, n. 5146).

4.2. Non altrettanto univoco e' l'orientamento nei casi in cui l'incendio sia insorto indipendentemente dall'intervento doloso di terzi.

Benche', infatti, si sia affermato che anche l'autoveicolo in sosta deve considerarsi in circolazione per gli effetti di cui 2054 c.c. (cfr., ex plurimis, Cass. 16/02/2006, n. 3437; Cass. Sez. Unite, 23/12/2005, n. 28507) e, correlativamente, della legge sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti, s'e' tuttavia talora ritenuto che in tanto l'incendio propagatosi da un veicolo e' ricollegabile alla circolazione in quanto sia dipeso da una collisione (cosi' Cass., n. 4575/98) o comunque dal "normale utilizzo funzionale del veicolo assicurato" (cosi' Cass., n. 5146/97), essendo necessario che si evidenzi "un particolare e specifico nesso eziologico con un determinato avvenimento attinente alla circolazione" (Cass., 20 novembre 2003, n. 17626). Si e' in particolare affermato che "una situazione dannosa proveniente da un veicolo fermo va attribuita alla sua circolazione (ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2054 c.c.) solo quando provenga da causa comunque attinente (e non estranea) alla sua utilizzazione appunto come veicolo, senza l'interferenza di fattori esterni", sicche', a fronte di una domanda proposta ai sensi dell'articolo 2051 c.c. (nel quale non e' evidentemente configurabile la responsabilita' diretta dell'assicuratore nei confronti del danneggiato), per inquadrare la fattispecie nel diverso schema di cui all'articolo 2054 c.c. occorre considerare se l'incendio possa considerarsi evento relativo alla circolazione stradale (nella specie, il giudice di secondo grado aveva ritenuto la domanda improcedibile nei confronti del responsabile civile in quanto non era stata soddisfatta la condizione della preventiva richiesta di risarcimento all'assicuratore della Legge n. 990 del 1969, ex articolo 22).

5.1. Per converso, la piu' recente giurisprudenza (Cass. 05/08/2004, n. 14998; Cass., 6 febbraio 2004, n. 2302) ha affermato che, poiche' anche in occasione di fermate o soste sussiste la possibilita' di incontro o comunque di interferenza con la circolazione di altri veicoli o di persone, anche in tali contingenze il conducente non puo' ritenersi esonerato dall'obbligo di assicurare l'incolumita' dei terzi (cfr. Cass. 28 novembre 1990, n. 11467), sicche' deve considerarsi relativo alla circolazione l'incendio propagatosi dal veicolo in sosta (con conseguente azione diretta danneggiato nei confronti dell'assicuratore del veicolo), a meno che esso non sia stato appiccato dall'azione dolosa di terzi, la quale e' da sola sufficiente ad escludere il nesso di causalita' tra la circolazione e l'incendio stesso. Si e' dunque concluso (in fattispecie nella quale l'incendio si era propagato da un veicolo ad un altro) che la sosta e' essa stessa circolazione e che "comprende in se' il complesso delle situazioni dinamiche e statiche in cui e' posto il veicolo sulla pubblica via".

5.2. Tale impostazione va anche in questa occasione confermata. Costituisce, invero, un dato ormai acquisito (oltre alla giurisprudenza sopra citata, si veda anche Corte cost. 14 aprile 1969, n. 82) che la sosta su area pubblica o ad essa equiparata "e'" essa stessa circolazione, non potendo questa restrittivamente intendersi di veicolo in movimento. Se ne trova ulteriore conferma nell'articolo 3 C.d.S., n. 9 approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che appunto definisce la circolazione come "il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada".

Ravvisare allora nesso eziologico tra circolazione ed incendio della vettura in sosta solo allorche' l'incendio si sia "sviluppato poco dopo l'utilizzo del veicolo, e quindi per avarie insorte verosimilmente mentre era in movimento", giacche diversamente, nel caso di incendio di veicolo fermo gia' da tempo, ogni possibile nesso con la circolazione deve essere escluso, equivale ad accedere ad un'erronea concezione di "circolazione" nonche' della responsabilita' di cui all'articolo 2054 c.c., u.c..

Concezione tra l'altro contrastante col rilievo che l'avaria ben puo' essere insorta per cause diverse dal movimento appena cessato con la sosta, quali ad esempio l'usura complessiva del mezzo e delle sue componenti elettriche e meccaniche, a determinare le quali concorre lo stesso decorso del tempo, di movimenti e di soste (e di tipi di movimento e di tipi di soste) sin dall'epoca della costruzione del veicolo, in relazione anche alla qualita' della stessa, nonche' alla frequenza ed al genere di manutenzione cui sia stato sottoposto.

5.3. A tal fine va osservato che l'articolo 2054 c.c., u.c. non consente al proprietario (ed agli altri soggetti indicati nei commi precedenti, tra cui il conducente) di sottrarsi alla responsabilita' per i danni derivati dalla circolazione (fatta come s'e' detto, di movimento e di sosta) per vizi di costruzione o per difetto di manutenzione, in assenza dei quali, ove difetti un apporto causale esterno, a ben vedere non e' dato ipotizzare che un veicolo a motore prenda spontaneamente fuoco dopo essere stato arrestato.

Anche la responsabilita' per danni da vizio di costruzione o difetto di manutenzione del veicolo e' prevista dall'articolo 2054 c.c., u.c., allorche' essa attiene ad eventi dannosi verificatisi durante la circolazione (ivi compresa la sosta, per le ragioni suddette) sulle pubbliche vie o aree equiparate, ed essa costituisce oggetto dell'assicurazione obbligatoria ai sensi della Legge n. 990 del 1969, articolo 1 (attualmente Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 122) che si riporta a tutte le fattispecie di responsabilita' di cui all'articolo 2054 c.c..

6. Il primo motivo va dunque accolto e la sentenza va cassata con rinvio al tribunale di Termini Imprese, in persona di altro magistrato, per la decisione della causa nel rispetto del seguente principio di diritto: "Agli effetti dell'articolo 2054 c.c. e della Legge Assicurazione Obbligatoria n. 990 del 1969, articolo 1 (ed ora Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 122) anche la sosta di un veicolo a motore su area pubblica o ad essa equiparata costituisce circolazione, con la conseguenza che dei danni derivati a terzi dall'incendio del veicolo in sosta, sulle pubbliche vie o aree equiparate, anche se determinato da vizio di costruzione o difetto di manutenzione, risponde: anche l'assicuratore, salvo che sia sopravvenuta una causa autonoma (ivi compreso il caso fortuito) che abbia determinato l'evento dannoso". Il giudice del rinvio provvedera' anche a regolare le spese del giudizio di legittimita'.

7. I restanti motivi di ricorso rimangono assorbiti.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, al tribunale di Termini Imerese, in persona di diverso magistrato.

 

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