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Contravvenzione stradale per eccesso di velocita' - sanzione ascrivibile esclusivamente al conducente del mezzo medesimo

Contravvenzione stradale per eccesso di velocita' - sanzione ascrivibile esclusivamente al conducente del mezzo medesimo

Contravvenzione stradale per eccesso di velocità - sanzione ascrivibile esclusivamente al conducente del mezzo medesimo (Cassazione – Sezione lavoro – sentenza 4 aprile-26 giugno 2006, n. 14719)

Fatto e diritto

Il signor Ermete Morini ha convenuto avanti al Gdp di Roma la Spa Trambus perché fosse condannata a rimborsargli quanto pagato per contravvenzione stradale per eccesso di velocità, alla guida di autobus sociale con tachimetro guasto, non riparato nonostante i plurimi reclami orali e scritti.

Il Gdp adito, decidendo sulla eccezione di incompetenza funzionale proposta da Trambus, ha dichiarato la propria competenza a decidere sulla domanda proposta, ritenendo il nesso della domanda con il rapporto di lavoro subordinato meramente occasionale.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la Trambus, dolendosi in primo luogo dell’affermata competenza del Gdp.

Il Morini è rimasto intimato.

Il ricorso avverso la ordinanza, avente natura sostanziale di sentenza, è palesemente fondato, sicché va deciso con sentenza in camera di consiglio, a norma dell’articolo 375 Cpc, come modificato dall’articolo 1 legge 89/2001, secondo le conformi conclusioni scritte dal Pg.

Infatti la pretesa azionata con il ricorso introduttivo del giudizio trova causa espressa nel rapporto di lavoro tra il ricorrente e l’asserito datore di lavoro, cui il lavoratore attribuisce la responsabilità per la violazione alla normativa del Cds in cui è incorso, per l’inadempimento dello stesso datore di lavoro (mancata riparazione del tachimetro in dotazione alla vettura condotta). Peraltro, come rilevato dal Pg, astraendo da tale presupposto, la stessa azione intrapresa dal Morini nei confronti della Trambus Spa non avrebbe alcun titolo, risolvendosi il suo (ingiustificato) comportamento di guida in una violazione delle norme sui limiti di velocità, con conseguente sanzione ascrivibile esclusivamente al conducente del mezzo medesimo.

Poiché l’azione proposta dal Morini trova fondamento e presupposto proprio nel rapporto di lavoro subordinato, sussiste la competenza funzionale del giudice del lavoro e difetta quella del Gdp.

PQM

Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata.

Compensa le spese dell’intero processo.

 

Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it