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Circolazione stradale - sanzioni - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 5532 del 06/03/2017

Rilevamento delle infrazioni con apposite apparecchiature - Provvedimento prefettizio di individuazione delle strade ove installare le apparecchiature - Inclusione di strada non conforme alle caratteristiche imposte dalla legge - Disapplicazione da parte del giudice ordinario - Ammissibilità.

Il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità senza obbligo di fermo immediato del conducente, previsto dall'art. 4 del d.l. n. 121 del 2002 (conv., con modif., dalla l. n. 168 del 2002), può includere soltanto le strade del tipo imposto dalla legge mediante rinvio alla classificazione di cui all'art. 2, commi 2 e 3, del codice della strada, e non altre. È, pertanto, illegittimo, e può essere disapplicato nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, il provvedimento prefettizio che abbia autorizzato l'installazione delle suddette apparecchiature in una strada urbana che non abbia le caratteristiche "minime" della "strada urbana di scorrimento", in base alla definizione recata dal comma 2, lett. d), del citato art. 2 del suddetto codice.

Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 5532 del 06/03/2017