Skip to main content

Circolazione stradale – sanzioni - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3655 del 24/02/2016

Infrazione al codice della strada con decurtazione dei punti dalla patente - Comunicazione dei dati del conducente - Soggetto obbligato - Proprietario del veicolo al momento del fatto - Sussistenza.

In caso di violazione delle norme del codice della strada cui consegua la decurtazione di punti dalla patente, l'obbligo di comunicare le generalità del conducente del veicolo grava, ex art. 126 bis, comma 2, cod. strada (nel testo, applicabile "ratione temporis", modificato dal d.l. n. 262 del 2006, conv. con mod. dalla l. n. 286 del 2006), su chi ne sia proprietario al tempo della infrazione e non su chi, per successivo acquisto, risulti tale al momento della notificazione del verbale di contravvenzione.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3655 del 24/02/2016