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Circolazione stradale - responsabilità civile da incidenti stradali - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24469 del 18/11/2014

Principio "vulneratus ante omnia reficiendus" - Rilevanza - Conseguenze sostanziali e processuali - Fattispecie.

In tema di risarcimento del danno da circolazione dei veicoli a motore, l'applicazione del principio solidaristico di rilievo sovranazionale "vulneratus ante omnia reficiendus", impone in sede sostanziale l'interpretazione delle norme di legge che disciplinano l'assicurazione r.c.a. in modo coerente con la finalità di tutela della vittima, e comporta in sede processuale che il giudice deve compiere ogni sforzo, nei limiti del principio dispositivo e dei poteri attribuitigli dall'ordinamento, per l'accertamento della verità e la liquidazione del danno patito dalla vittima. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata, censurandone la contraddittorietà, perché, da un lato, aveva respinto la domanda risarcitoria avanzata dagli eredi della vittima, per mancanza di prova che il loro congiunto non fosse alla guida di un veicolo coinvolto in un sinistro stradale, mentre, dall'altro, aveva negato l'ammissione delle prove orali offerte dalle parti, tese a dimostrare chi fosse il conducente del mezzo).

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24469 del 18/11/2014