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circolazione stradale - responsabilità civile da incidenti stradali - colpa - presunzione agli effetti civili - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21115 del 31/10/2005

Danni ai terzi trasportati - Presunzione ex art. 2054 cod.civ. - Nei confronti del conducente - Sussistenza - Prova liberatoria - Contenuto - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21115 del 31/10/2005

In materia di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, l'art. 2054 cod. civ. esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevano danni, e quindi anche ai trasportati, quale che sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale (oneroso o gratuito); in particolare, per vincere la presunzione di responsabilità posta a suo carico dall'art. 2054, primo comma, cod.civ., il conducente del veicolo deve fornire la prova positiva di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. (Nella specie, la Corte Suprema ha cassato la sentenza di merito, rilevando che, da un lato,l'esistenza di una insidia stradale, risultante da un'altra sentenza relativa agli stessi fatti, non costituiva accertamento idoneo ad escludere la responsabilità del conducente, nè poteva dirsi raggiunta la prova liberatoria a suo carico per il solo fatto che il soggetto rimasto ferito nel sinistro, trasportato a titolo di cortesia, indossasse le cinture di sicurezza allacciate, corrispondendo ciò ad una elementare regola di prudenza imposta per legge).

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21115 del 31/10/2005