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assicurazione - veicoli (circolazione -assicurazione obbligatoria) - risarcimento del danno - fondo di garanzia per le vittime della strada - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 8136 del 08/04/2014

Partecipazione al giudizio della stessa società nella duplice veste di assicuratrice del responsabile e di impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada - Ammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 8136 del 08/04/2014

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, alla luce della disciplina prevista dagli artt. 19 e 20 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 ("ratione temporis"applicabile), è ammissibile che una società assicuratrice venga contemporaneamente evocata in giudizio sia in proprio, quale incorporante l'assicuratore dell'autovettura del responsabile del sinistro,sia quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, per l'ipotesi che il veicolo risulti privo di copertura assicurativa,in quanto fra le due posizioni vi è autonomia patrimoniale e autonomia di scopo, agendo essa, quale impresa designata, per conto e con le finalità proprie della Consap-Gestione autonoma del F.G.V.S., su cui ricadono le conseguenze economiche del risarcimento.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 8136 del 08/04/2014