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assicurazione - veicoli (circolazione-assicurazione obbligatoria) - obbligo dell'assicurazione - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 5944 del 14/03/2014

Mancato pagamento delle rate di premio successive alla prima - Conseguenze - Sospensione dell'assicurazione opponibile anche ai terzi - Rilevanza dell'accettazione del pagamento tardivo da parte dell'assicuratore - Limiti. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 5944 del 14/03/2014

Nei contratti di assicurazione della r.c.a. con rateizzazione del premio, una volta scaduto il termine di pagamento della seconda rata, l'efficacia del contratto resta sospesa a partire dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza, e tale sospensione è opponibile anche ai terzi danneggiati, ai sensi dell'art. 1901 cod. civ., dovendosi ritenere il veicolo sprovvisto di assicurazione, senza che rilevi l'accettazione, da parte dell'assicuratore, di un pagamento tardivo, che non costituisce rinunzia alla sospensione della garanzia assicurativa, ma impedisce solo la risoluzione di diritto del contratto.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 5944 del 14/03/2014

Legge 24/12/1969 num. 990 art. 7, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 127