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Contratti di borsa - Intermediazione finanziaria Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 19322 del 07/07/2023 (Rv. 668306 - 01)

Obblighi informativi a carico dell'intermediario - Riscontrato inadempimento - Conseguenze - Presunzione di sussistenza di un nesso di causalità tra inadempimento e danno patito dall'investitore - Onere della prova contraria in capo alla banca - Sussistenza - Contenuto.

In tema di intermediazione finanziaria, il riscontrato inadempimento della banca agli obblighi di adeguata informazione ingenera una presunzione legale di sussistenza del nesso causale tra l'inadempimento e il danno patito dall'investitore suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; quest'ultima, tuttavia, non può risolversi nella dimostrazione della generica propensione al rischio del cliente, desunta da scelte pregresse intrinsecamente rischiose, dovendo avere ad oggetto la sopravvenienza di fatti idonei a deviare il corso della catena causale derivante dall'asimmetria fra le parti.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 19322 del 07/07/2023 (Rv. 668306 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218