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Clausola di indicizzazione ad un tasso finanziario e ad un tasso di cambio – Cass. n. 5657/2023

Contratti di borsa - in genere - Leasing - Determinazione del canone - Clausola di indicizzazione ad un tasso finanziario e ad un tasso di cambio - Immeritevolezza della causa ex art. 1322 c.c. - Esclusione - Natura di strumento finanziario derivato implicito - Esclusione - Conseguenza - Inapplicabilità del T.U.F. - Principio enunciato ex art. 363, comma 3, c.p.c..

 

Non costituisce un patto immeritevole di tutela ex art. 1322 c.c., né uno strumento finanziario derivato implicito - con conseguente inapplicabilità delle disposizioni del d.lgs. n. 58 del 1998 - la clausola di un contratto di leasing che preveda a) il mutamento della misura del canone in funzione sia delle variazioni di un indice finanziario, sia delle fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta domestica ed una valuta straniera, b) l'invariabilità nominale dell'importo mensile del canone con separata regolazione dei rapporti dare/avere tra le parti in base alle suddette fluttuazioni.

Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 5657 del 23/02/2023 (Rv. 667188 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322, Cod_Proc_Civ_art_363

 

Corte

Cassazione

5657

2023