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Azione di ripetizione di interessi corrisposti e non dovuti – Cass. n. 37800/2022

Contratti bancari - operazioni bancarie in conto corrente (nozione, caratteri, distinzioni) - in genere - Rapporto di conto corrente - Azione di ripetizione di interessi corrisposti e non dovuti - Onere probatorio a carico del correntista - Mancanza di alcuni estratti conto - Conseguenze - Fattispecie.

 

Nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato integralmente la domanda del correntista, poiché non aveva prodotto la sequenza completa degli estratti conto, risultando mancanti alcuni intervalli temporali).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 37800 del 27/12/2022 (Rv. 666467 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1832, Cod_Civ_art_1857, Cod_Civ_art_2033

 

Corte

Cassazione

37800

2022