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Procedimento civile - termini processuali - computo - sospensione dei termini processuali nel periodo feriale – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6471 del 03/11/1983

Controversia diretta a stabilire se il curatore dei beni relitti dal de cuius dichiarato fallito (nominato a norma dell'art. 508 cod. Civ.) Sia legittimato ad intervenire nella esecuzione concorsuale - applicabilità della sospensione.*

Poiché l'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, fra le cause civili che devono trattarsi durante il periodo feriale, indica, in materia fallimentare, soltanto quelle relative alla dichiarazione e alla revoca dei fallimenti, è soggetta alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, sancita dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, la controversia diretta a stabilire se il curatore dei beni relitti dal de cuius dichiarato fallito (nominato a norma dell'art. 508 cod. civ.) sia legittimato ad intervenire nella esecuzione concorsuale.*

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6471 del 03/11/1983