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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per)  - Controricorso - notificazione - Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 10019 del 10/04/2019 (Rv. 653596 - 01)

Deposito presso la Corte di cassazione di "memoria di costituzione" - Attivazione del contraddittorio - Sufficienza - Esclusione - Notificazione alla parte ricorrente - Necessità - Fondamento - Omissione - Conseguenze in tema di validità della procura speciale in calce alla memoria.

Nel giudizio di cassazione è inammissibile una "memoria di costituzione" depositata dalla parte intimata dopo la scadenza del termine di cui all'art. 370 c.p.c. e non notificata al ricorrente (così da non potersi qualificare come controricorso, seppur tardivo), atteso che non è sufficiente il mero deposito perché l’atto possa svolgere la sua funzione di strumento di attivazione del contraddittorio rispetto alla parte ricorrente, la quale, solo avendone acquisito legale conoscenza, è in condizioni di presentare le sue osservazioni nelle forme previste dall'art. 378 c.p.c.. Ne consegue, pertanto, che la procura speciale rilasciata in calce all'anzidetta memoria non sia valida, restando priva di efficacia l'autenticazione del difensore, il cui potere certificativo è limitato agli atti specificamente indicati nell'art. 83, comma 3, c.p.c..

Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 10019 del 10/04/2019 (Rv. 653596 - 01)

Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_365, Cod_Proc_Civ_art_370, Cod_Proc_Civ_art_378, Cod_Proc_Civ_art_369