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Civile - contumacia - notificazione e comunicazione di atti al contumace – Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16413 del 26/09/2012

Provvedimento ammissivo della CTU - Notifica al contumace - Necessità - Esclusione - Fondamento - Comunicazione al contumace dell'inizio delle operazioni peritali - Necessità.

L'ordinanza ammissiva della consulenza tecnica d'ufficio (nella specie, ematologica) non ampia l'oggetto del giudizio e, pertanto, non deve essere notificata alla parte contumace, ai sensi dell'art. 292 cod. proc. civ., sussistendo esclusivamente l'obbligo per l'ausiliare di dare comunicazione anche alla parte non costituita dell'inizio delle operazioni peritali, ai sensi degli artt. 260 cod. proc. civ. e 90 disp. att. cod. proc. civ.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16413 del 26/09/2012