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Notificazione nel procedimento civile

Procuratore costituito per più parti mediante procure ed atti di costituzione distinti per ciascuna di esse - Art. 170, secondo comma, cod. proc. civ. - Applicabilità. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19297 del 08/11/2012

 

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19297 del 08/11/2012

 

L'art. 170, secondo comma, cod. proc. civ., secondo cui se il procuratore è costituito per più parti è sufficiente, ai fini della valida notificazione o comunicazione, al medesimo, di atti del procedimento, la consegna di una sola copia di essi, opera, in difetto di una corrispondente specifica limitazione legislativa, anche nell'ipotesi in cui detto procuratore sia costituito per una pluralità di parti in virtù di procure ed atti di costituzione distinti per ciascuna di esse.