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Procedimento civile - notificazione - alla residenza, dimora, domicilio – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17021 del 20/08/2015

Residenza anagrafica - Rilevanza presuntiva - Residenza effettiva - Rilevanza determinante - Desumibilità dalle indicazioni contenute nel contratto - Valutazione di merito - Sindacato di legittimità - Esclusione - Limiti. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17021 del 20/08/2015

In tema di notificazione di atti giudiziari e di corretta determinazione del luogo di residenza o dimora abituale del destinatario, costituisce idonea fonte di convincimento, per confermare o superare le risultanze anagrafiche (aventi valore meramente presuntivo), l'indicazione della residenza fatta dalla parte nel contratto all'origine della controversia dedotta in giudizio; il relativo apprezzamento costituisce valutazione demandata al giudice di merito e sottratta al controllo di legittimità ove adeguatamente motivata.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17021 del 20/08/2015