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Vendita - immobili - determinazione del prezzo – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 3217 del 02/10/1954

Indicazione per iscritto dell'ammontare - non necessaria - fattispecie.

La determinazione del prezzo è elemento essenziale del contratto di compravendita, sia che il suo ammontare venga fissato direttamente dalle parti, sia che esso venga stabilito soltanto per relationem, come nei casi previsti dagli art.1472 e 1473 cod. civ. e in altri consimili. L'art.1350 n.1 cod. civ. limitandosi a disporre che debbano essere stipulati per iscritto i contratti che trasferiscono la proprietà dell'immobile, non pone affatto l'esigenza che sia indicato per iscritto l'ammontare del prezzo, onde deve ritenersi assolto il precetto di legge solo che sia tradotto in iscritto il negozio traslativo avente in sè gli elementi che gli sono essenziali (nella specie, il venditore aveva dichiarato per iscritto di non avere nulla da pretendere per essere stato in precedenza tacitato del corrispettivo dal compratore).

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 3217 del 02/10/1954