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Associazioni riconosciute - recesso ed esclusione degli associati - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 2117 del 22/01/2024 (Rv. 669955-01)

Esclusione dell'associato per gravi motivi - Verifica da parte del giudice di merito- Limiti e condizioni - Fattispecie.

Il giudice adito per l'invalidazione di una delibera di esclusione di un associato per gravi motivi - ai sensi dell'art.24, comma 3, c.c. - é tenuto ad accertare se si sia avverata in concreto una delle ipotesi previste dalla legge o dall'atto costitutivo per la risoluzione del rapporto associativo; in assenza di indicazioni statutarie specifiche o in presenza di formule generali ed elastiche o, comunque, in ogni altra situazione in cui la prefigurata causa di esclusione implichi un giudizio di gravità di singoli atti o comportamenti, da operarsi necessariamente "post factum", il vaglio giurisdizionale deve estendersi necessariamente anche a quest'ultimo aspetto, esprimendosi attraverso un giudizio di proporzionalità complessiva tra le conseguenze del comportamento addebitato all'associato in termini di lesione arrecata alle finalità statutarie e la radicalità della sanzione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto legittimo il provvedimento di espulsione di un associato cui erano stati contestati comportamenti contrari agli scopi previsti dallo statuto dell'Associazione Nazionale Carabinieri ed al tempo stesso gravemente lesivi dell'immagine dell'Arma, riconducibili a contrasti circa l'uso dell'alta uniforme che avevano finito per coinvolgere le autorità consolari italiane all'estero).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 2117 del 22/01/2024 (Rv. 669955-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0024