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Associazioni e fondazioni - associazioni non riconosciute (associazioni di mutuo soccorso) - rapporti esterni - responsabilità di chi agisce per l'associazione - Cass. n. 8752/2017

Responsabilità ex art. 38 c.c. - Presupposti - Mera titolarità della rappresentanza dell'associazione - Sufficienza - Esclusione - Concreto svolgimento di attività negoziale per l'associazione - Necessità - Onere probatorio a carico dell'attore - Fattispecie.

La responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38, comma 2, c.c. per colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale effettivamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi, con la conseguenza che chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la dimostrazione in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente. (Nella specie, la S.C. ha escluso la responsabilità patrimoniale di un soggetto solo perché rappresentante di un’associazione di categoria).

Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8752 del 04/04/2017

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cassazione

8752

2017