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Mancata iscrizione albo – Cass. n. 7031/2023

Stampa - giornalista - previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - in genere - Lavoro giornalistico - Mancata iscrizione albo - Nullità - Retrodatazione iscrizione - Effetti - 2126 c.c. - Applicabilità - Iscrizione I.N.P.G.I. - Esclusione - Ragioni.

 

In tema di rapporto di lavoro giornalistico, la mancata iscrizione all'albo dei praticanti comporta la nullità del contratto di lavoro per violazione di legge, che non è sanabile con la successiva retrodatazione dell'iscrizione; tuttavia, poiché detta nullità non deriva da illiceità dell'oggetto e della causa, l’attività svolta conserva giuridica rilevanza ed efficacia ai sensi dell'art. 2126 c.c., sicché, per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, il lavoratore ha diritto al trattamento economico e previdenziale, senza che sorga, però, anche lo specifico obbligo dell'assicurazione presso l'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (I.N.P.G.I.), in quanto presupposto dello stesso non è solo la natura giornalistica dell'attività svolta, ma anche l'iscrizione all'Albo.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 7031 del 09/03/2023 (Rv. 666979 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2126

 

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Cassazione

7031

2023