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Responsabilita' patrimoniale - cause di prelazione Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 27501 del 27/09/2023 (Rv. 668883 - 01)

Pegno (nozione, caratteri) - di beni mobili - costituzione del diritto "Patto di rotatività" - Contenuto - Natura - Effetti - Sostituzione dell'oggetto della garanzia - Modalità attuative.

Il cd. "patto di rotatività" - con cui le parti convengono, "ab origine" la variabilità dei beni costituiti in pegno, considerati non nella loro individualità ma per il loro valore economico - si connota come fattispecie a formazione progressiva, nascente da quell'accordo e caratterizzata dalla sostituzione, totale o parziale, dell'oggetto della garanzia, senza necessità di ulteriori stipulazioni, pur nella continuità del rapporto originario, i cui effetti risalgono alla consegna dei beni inizialmente dati in pegno. Pertanto, il trasferimento del vincolo pignoratizio così attuato non richiede una nuova e distinta manifestazione di volontà delle parti o che l'indicazione dei diversi beni risulti da un atto scritto avente data certa, rivelandosi, invece, sufficiente che la descritta sostituzione sia accompagnata dalla specifica indicazione di quelli sostituiti e dal riferimento all'accordo suddetto, così consentendosi il collegamento con l'originaria pattuizione.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 27501 del 27/09/2023 (Rv. 668883 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2784, Cod_Civ_art_2786, Cod_Civ_art_2787