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Atti di disposizione a titolo oneroso anteriori all'insorgenza del credito – Cass. n. 5812/2023

Responsabilita' patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni") - Atti di disposizione a titolo oneroso anteriori all'insorgenza del credito - "Animus nocendi" - Dolo specifico - Necessità - Esclusione - Dolo generico - Sufficienza.

 

In tema di azione revocatoria, quando l’atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ad integrare l'"animus nocendi" richiesto dall'art. 2901, comma 1, n. 1, c.c. è sufficiente il mero dolo generico e, cioè, la mera previsione, da parte del debitore, del pregiudizio arrecato ai creditori, non essendo invece necessaria la ricorrenza del dolo specifico, vale a dire la consapevole volontà di pregiudicare le ragioni creditorie.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 5812 del 27/02/2023 (Rv. 667023 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901

 

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Cassazione

5812

2023