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Recesso da contratto di apertura di credito – Cass. n. 5746/2022

Responsabilità patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni") - Credito vantato dall'attore - Recesso da contratto di apertura di credito - Mancata concessione del termine ex art. 1845, comma 2, c.c. - Configurabilità - Ragioni.

 

In ragione della nozione lata di credito di cui all'art. 2901 c.c. (comprensiva della mera aspettativa, e dunque anche del credito eventuale), l'azione revocatoria può essere proposta dalla banca che sia receduta da un contratto di apertura di credito senza rispettare il termine di cui all'art. 1845, comma 2, c.c., spettando al debitore che contesti la sussistenza del credito, in considerazione dell'arbitrarietà del recesso senza giusta causa, dimostrare che il rispetto del suddetto termine gli avrebbe consentito il pagamento, in modo da evitare la revoca degli affidamenti.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 5746 del 22/02/2022 (Rv. 664053 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1845, Cod_Civ_art_2901

 

Corte

Cassazione

5746

2022