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Beni - pertinenze - cessazione del vincolo – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 18651 del 05/08/2013

 Per atto volontario del proprietario già alienante della cosa principale - Legittimità - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.

La cessazione del vincolo pertinenziale non può avvenire per un atto di volontà del proprietario che abbia già trasferito la cosa principale, sicché l'alienazione a terzi della cosa accessoria (nella specie, vano corridoio) non è opponibile all'anteriore acquirente della cosa principale (nella specie, unità immobiliare servita dal corridoio).

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 18651 del 05/08/2013