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Diniego di asilo della Commissione territoriale – Cass. n. 241/2022

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) art. 3 del d.l. n. 13 del 2017 - Testo previgente all'art. 1 del d.l. n. 113 del 2018 - Diniego di asilo della Commissione territoriale -  Azione giudiziale - Richiesta della sola protezione umanitaria - Competenza della sezione specializzata in composizione collegiale - Sussistenza - Disciplina.

 

In tema di immigrazione, durante la vigenza dell'art. 3 del d.l. n. 13 del 2017, conv. con modif. dalla I. n. 46 del 2017, e prima delle modifiche introdotte dall'art. 1 del d.l. n. 113 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2018, anche se, a seguito del diniego di asilo da parte della Commissione territoriale, è proposta esclusivamente domanda di protezione umanitaria, la competente sezione specializzata del tribunale giudica in composizione collegiale, secondo il rito speciale di cui all'art. 35 bis del d.lgs. n. 25 del 2008, pronunciando decreto non impugnabile, ma ricorribile per cassazione.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 241 del 05/01/2022 (Rv. 663481 - 01)

 

Corte

Cassazione

241

2022