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Accertata integrazione lavorativa del richiedente – Cass. n. 465/2022
Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Protezione umanitaria - Accertata integrazione lavorativa del richiedente - Verifica della compromissione dei diritti fondamentali nel paese di origine - Necessità - Esclusione - Accertamento della probabilità dello scadimento delle condizioni di vita privata o familiare del richiedente in caso di rimpatrio - Sufficienza - Fondamento.
In base alla normativa del testo unico sull'immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che egli dimostri di aver raggiunto nella società italiana, sicché, ove si accerti che è stato raggiunto un apprezzabile livello di integrazione lavorativa del migrante, non è necessaria la verifica che il rimpatrio possa comportare una compromissione dei diritti fondamentali, essendo sufficiente la constatazione che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle sue condizioni di vita privata e/o familiare, tale da recare un "vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, così integrandosi un serio motivo di carattere umanitario che, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, esclude il rifiuto del permesso di soggiorno.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 465 del 10/01/2022 (Rv. 663485 - 01)
Corte
Cassazione
465
2022
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