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Procedimenti in materia di protezione internazionale – Cass. n. 18801/2020

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Procedimenti in materia di protezione internazionale - Statuizione sulla richiesta di sospensione ex art. 35 bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008 - Ricorribilità per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. - Esclusione – Fondamento - impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - sospensione dell'esecuzione e sospensione del processo di merito.

In tema di procedimenti in materia di protezione internazionale, non è suscettibile di ricorso straordinario per cassazione la statuizione sulla richiesta di sospensione, ex art. 35 bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008, degli effetti del decreto del tribunale che si sia pronunciato sulla domanda di protezione, non trattandosi di provvedimento di natura decisoria, considerato che, anche in caso di mancata sospensione degli effetti del decreto di rigetto della menzionata domanda, la sfera giuridica del richiedente non rimane compromessa in via definitiva, ma solo temporanea, potendo egli beneficiare integralmente, in caso di esito favorevole del giudizio di legittimità, dell'eventuale riconoscimento dello "status" di rifugiato, della protezione sussidiaria o di quella umanitaria.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 18801 del 10/09/2020

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_373

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