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Protezione umanitaria - Presupposti – Cass. n. 29624/2020

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Protezione umanitaria - Presupposti - Valutazione autonoma rispetto alle protezioni maggiori - Necessità - Valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente - Dovere di cooperazione istruttoria - Condizioni.

In tema di permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, se è pur vero che la valutazione in ordine alla sussistenza dei suoi presupposti deve essere il frutto di autonoma valutazione avente ad oggetto le condizioni di vulnerabilità che ne integrano i requisiti, tuttavia, la necessità dell'approfondimento da parte del giudice di merito non sussiste se, già esclusa la credibilità del richiedente, non siano state dedotte ragioni di vulnerabilità diverse da quelle dedotte per le protezioni maggiori.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 29624 del 24/12/2020

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cassazione

29624

2020