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Protezione internazionale - Onere del richiedente asilo – Cass. n. 21133/2020

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Termine per la proposizione del ricorso - Previsione a pena di inammissibilità - Conseguenze - Prova della tempestività - Onere del richiedente asilo - Sussistenza - Fattispecie.

In materia di protezione internazionale, il termine di cui all'art. 35 bis, comma 2, d.lgs. n. 25 del 2008 è previsto a pena di inammissibilità, spettando, dunque, al cittadino straniero, che impugni il diniego della Commissione territoriale, fornire la prova della tempestività del ricorso. (Nella specie, la S.C. ha respinto l'impugnazione contro il decreto con cui il tribunale aveva dichiarato inammissibile il ricorso del richiedente asilo, per avere quest'ultimo omesso di depositare, nel termine assegnato, la relata di notifica del provvedimento della Commissione, così impedendo la verifica della tempestività dell'azione).

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 21133 del 02/10/2020 (Rv. 659313 - 01)

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cassazione

21133

2020