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Straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Permesso di soggiorno per motivi umanitari - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 5358 del 22/02/2019

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Permesso di soggiorno per motivi umanitari - Fattispecie anteriore all'introduzione dell'art. 19, comma 1.1., del d.lgs. n. 286 del 1998 - Concetto di seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi internazionali o costituzionali - Ambito.

Il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari (secondo la normativa vigente "ratione temporis") presuppone l'esistenza di situazioni non tipizzate di vulnerabilità dello straniero, risultanti da obblighi internazionali o costituzionali conseguenti al rischio del richiedente di essere immesso, in esito al rimpatrio, in un contesto sociale, politico ed ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali. Ne consegue che anche laddove il richiedente abbia commesso fuori del territorio nazionale un reato grave (art. 10, comma 2, lett. b, e 16, comma 1, lettera b, d.lgs. n. 251 del 2007) e, tuttavia, venga accertato il rischio, in caso di rientro nel Paese di origine, di sottoposizione a tortura o a trattamenti inumani o degradanti, secondo i principi affermati dall'art. 3 della CEDU, tale evenienza va presa in considerazione dal giudice della protezione internazionale, con l'ausilio dei poteri ufficiosi che gli competono, anche nelle fattispecie antecedenti all'entrata in vigore della l. n. 110 del 2017 che prevede che, in nessun caso, possa disporsi l'espulsione dello straniero qualora esistano fondati motivi di ritenere che esso rischi di essere sottoposto a tortura (art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 5358 del 22/02/2019