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Azienda - cessione - in genere – Cass. n. 11130/2006

Identificazione dell'azienda ceduta - Analitica indicazione dei beni - Necessità - Esclusione - Indicazione del tipo di attività e dei locali dell'azienda - Sufficienza - Fondamento - Mancanza di un elemento essenziale per l'esercizio dell'attività non menzionato fra i beni aziendali - Conseguenze - Risoluzione del contratto per mancanza della qualità promessa - Configurabilità - Sussistenza - Fattispecie.

Ai sensi dell'art. 2555 cod. civ. l'azienda, quale complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa, è compiutamente identificata mediante la specificazione del tipo di attività svolta e dei locali nei quali essa è esercitata, trattandosi di indicazioni idonee a comprendere l'insieme degli elementi organizzati in detti locali e destinati allo svolgimento dell'attività dell'impresa, mentre la analitica individuazione di detti beni rileva al solo scopo di prevenire eventuali contestazioni in ordine alla riconducibilità degli stessi alla azienda; pertanto, deve ritenersi correttamente pronunciata dal giudice di merito, ex art. 1497 cod. civ., la risoluzione del contratto per mancanza delle qualità promesse ed essenziali per l'uso a cui la cosa è destinata, qualora l'azienda, trasferita ai sensi dell'art. 2556 cod. civ., sia risultata priva di un elemento essenziale per l'esercizio dell'attività commerciale dedotta in contratto anche se esso non sia stato menzionato tra i beni aziendali. (Nella specie, è stata pronunciata la risoluzione della cessione di un'azienda alimentare che, essendo sprovvista delle canne fumarie - peraltro non indicate fra i beni aziendali - non era stata in grado di svolgere l'attività di cottura dei cibi alla quale era preordinata per mancanza delle prescritte autorizzazioni amministrative, di cui il cedente aveva dichiarato l'esistenza).

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 11130 del 15/05/2006

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2006