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Procedimento - liquidazione dell'indennità - determinazione (stima) - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3168 del 01/02/2019

espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - procedimento - liquidazione dell'indennità - determinazione (stima) - in genere determinazione del valore venale - distinzione tra suoli edificabili e non edificabili - criterio dell'edificabilità legale - nozione - utilizzazioni intermedie assentite dalla normativa vigente - rilevanza – fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3168 del 01/02/2019

L'indennità di espropriazione va determinata in relazione al valore venale distinguendo tra suoli edificabili e non edificabili in ragione del criterio dell'edificabilità legale, escluse le possibilità legali di edificazione qualora lo strumento urbanistico dell'epoca in cui deve compiersi la ricognizione legale abbia concretamente vincolato la zona ad un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico, attrezzature pubbliche, viabilità, ecc.), sicché, rientrando nella nozione tecnica di edificazione l'edilizia privata esprimibile dal proprietario dell'area secondo il regime autorizzatorio previsto dalla vigente legislazione, ai fini indennitari deve tenersi conto delle possibilità di utilizzazione intermedia tra l'agricola e l'edificatoria (parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative, chioschi per la vendita di prodotti, ecc.), sempre che siano assentite dalla normativa vigente, sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative. (Nella specie, la Corte d'appello, pur qualificando erroneamente come edificabile il fondo ablato per la realizzazione di un campo di calcetto, ne ha correttamente apprezzato il valore secondo la potenziale natura edificatoria della zona).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3168 del 01/02/2019

indennità di espropriazione