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Collaboratori coordinati e continuativi – Cass. n. 11430/2021

Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - soggetti obbligati - Collaboratori coordinati e continuativi - Obbligo di iscrizione alla gestione separata - Conseguenze - Principio di automaticità delle prestazioni previdenziali ex art. 2116, comma 1, c.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

Il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali di cui all'art. 2116, comma 1, c.c. non si applica ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata, atteso che, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 335 del 1995, essi sono personalmente obbligati alla contribuzione, restando irrilevante che l'art. 1 del d.m. n. 281 del 1996, ponga anche a carico dei committenti, nella misura dei due terzi, l'obbligo di versamento dei contributi, trattandosi soltanto di una forma di delegazione legale di pagamento, diretta a semplificare la riscossione, che tuttavia non immuta i soggetti passivi dell'obbligazione contributiva. Qualora il committente abbia omesso il pagamento dei contributi dovuti, il collaboratore ha la facoltà di dichiarare all'INPS di assumere in proprio il debito relativo alla parte del contributo accollata al suo committente, salvo rivalersi nei confronti di costui per i danni, o, in alternativa, di agire nei confronti del committente per il risarcimento dei danni ex art. 2116, comma 2, c.c. ovvero di esercitare l'azione di cui all'art. 13 della l. n. 1338 del 1962.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 11430 del 30/04/2021 (Rv. 661110 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2115, Cod_Civ_art_2116