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Assicurazioni sociali - contro la disoccupazione - contributi e prestazioni - indennità - decadenza – Cass. 11704/2019

Indennità di mobilità ex art. 7 della l. n. 223 del 1991 - Domanda - Termine di decadenza ex art. 129, comma 5, del r.d.l. n. 1827 del 1935 - Applicabilità - Decorrenza - Dalla cessazione del rapporto - Onere della prova - Fattispecie.

L'indennità di mobilità di cui all'art. 7, comma 12, della l. n. 223 del 1991, costituisce un trattamento di disoccupazione, cui è applicabile il termine di decadenza previsto dall'art. 129, comma 5, del r.d.l. n. 1827 del 1935, di sessanta giorni dall'inizio della disoccupazione indennizzabile, e cioè dall'ottavo giorno successivo a quello della cessazione del rapporto di lavoro; ai fini della individuazione del "dies a quo" cui ancorare la decorrenza del termine decadenziale, grava sull'ente previdenziale interessato a far valere la decadenza l'onere di dimostrare una diversa e anteriore data di conoscenza del licenziamento rispetto a quella ricavabile dalla domanda amministrativa.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nell'ipotesi di lavoratore già collocato in cassa integrazione a zero ore, aveva ritenuto tempestiva la domanda di indennità di mobilità da questi presentata lo stesso giorno della comunicazione, da parte del centro per l'impiego, del suo inserimento nelle liste di mobilità, senza che l'Inps avesse fornito la prova di una precedente conoscenza della cessazione del rapporto).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 11704 del 03/05/2019 (Rv. 653830 - 01)

Riferimenti normativi: 

Cod. Civ. art. 2119 – Recesso per giusta causa