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Assicurazioni sociali - contributi assicurativi Cass. 12648/2019

retribuzione imponibile – Indennità di trasferta - Regime applicabile - Presupposti - Modalità di erogazione

In materia di trattamento contributivo dell'indennità di trasferta, l'art. 51, comma 6, del d.P.R. n. 917 del 1986, secondo l'interpretazione autentica di cui all'art. 7 quinquies del d.l. n. 193 del 2016, conv., con modif., in l. n. 225 del 2016, si applica ai lavoratori per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni:

  1. a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
  2. b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità;
  3. c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione "in misura fissa", attribuite senza distinguere se il dipendente si sia effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.

Pertanto, ai fini dell'applicabilità dell'articolo in questione, non rilevano le modalità di erogazione della predetta indennità.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 12648 del 13/05/2019 (Rv. 653763 - 01)