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Assicurazione per l'invalidita', vecchiaia e superstiti - pensioni - misura - Perequazione automatica delle pensioni - Blocco della perequazione ex art. 1, comma 19, della l. n. 247 del 2007 -

Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione per l'invalidita', vecchiaia e superstiti - pensioni - misura - Perequazione automatica delle pensioni - Blocco della perequazione ex art. 1, comma 19, della l. n. 247 del 2007 - Ambito di applicazione - Pensione di reversibilità - Redditi concorrenti - Divieto parziale di cumulo ex art. 1, comma 41, della l. n. 335 del 1995 - Riferimento all'importo al netto delle riduzioni - Fondamento.

In tema di blocco della perequazione automatica delle pensioni ex art. 1, comma 19, della l. n. 247 del 2007, per le pensioni di reversibilità l’importo-base sul quale calcolare l’eventuale superamento della soglia oltre la quale il blocco è destinato a operare (otto volte il trattamento minimo Inps) è costituito dal trattamento pensionistico al netto, e non al lordo, delle riduzioni derivanti dall’applicazione dei divieti di cumulo con gli altri redditi percepiti dal superstite, ai sensi dell'art. 1, comma 41, della l. n. 335 del 1995, in applicazione dei principi costituzionali di adeguatezza e proporzionalità dei trattamenti pensionistici che giustificano il sacrificio solo parziale e temporaneo dell'interesse dei pensionati, titolari di una o più pensioni, a tutelare il potere di acquisto.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 6872 del 08/03/2019