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Assicurazione contro le malattie - maternita' - Indennità giornaliera di maternità - Spettanza - Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 5367 del 22/02/2019

Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro le malattie - maternita' - Indennità giornaliera di maternità - Spettanza - Prolungamento del diritto dopo la risoluzione del rapporto - Condizioni - Fattispecie.

In tema di tutela delle lavoratrici madri, il diritto all'indennità giornaliera di maternità spetta anche quando il periodo di congedo abbia avuto inizio dopo la risoluzione del rapporto, a condizione che tra la cessazione del rapporto stesso e l'inizio del congedo non siano decorsi più di sessanta giorni, da calcolarsi con riferimento alla data presunta del parto e non a quella effettiva, oppure che, trascorso detto termine, la lavoratrice sia disoccupata e in godimento dell'indennità di disoccupazione. (Nella fattispecie, il periodo di congedo, calcolato secondo il criterio indicato, era iniziato oltre sessanta giorni dopo la risoluzione del rapporto e la lavoratrice non poteva godere dell'indennità di disoccupazione avendone già usufruito per la durata massima).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 5367 del 22/02/2019