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Sgravi contributivi

Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - sgravi (benefici, esenzioni, agevolazioni) - sgravi contributivi ex art. 3, comma 6, l. n. 448 del 1998 - presupposti - incremento occupazionale - perdita del beneficio per contrazione dell'organico - irrilevanza della causa - fondamento - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 27277 del 26/10/2018

>>> La concessione degli sgravi contributivi ex art. 3, comma 6, della l. n. 448 del 1998, richiamato dall'art. 44, comma 1, della l. n. 448 del 2001, presuppone che il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subisca riduzioni nel periodo agevolato, sicché il venir meno di tale condizione determina l'integrale perdita del diritto al beneficio, anche nei casi in cui la situazione di contrazione del personale non possa essere ricondotta alla volontà datoriale, avendo la norma natura eccezionale, per cui, ove diversamente interpretata, si porrebbe in contrasto con i vincoli in materia di aiuti di Stato imposti dalla Commissione Europea. (Principio affermato in fattispecie nella quale la riduzione dell'organico era dovuta a licenziamento per giustificato motivo oggettivo costituito dal calo di commesse).

Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 27277 del 26/10/2018