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Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - sgravi (benefici, esenzioni, agevolazioni) - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 20867 del 21/08/2018

Sgravio contributivo di cui all'art. 3, commi 5 e 6, della l. n. 488 del 1998 - Finalità - Riconoscimento del beneficio - Condizioni - Incremento occupazionale mediante nuove assunzioni.

Presupposto per l'applicabilità dello sgravio contributivo di cui all'art. 3, commi 5 e 6, della l. n. 488 del 1998 è che l'impresa abbia realizzato un incremento occupazionale mediante nuove assunzioni di personale che già risulti iscritto nelle liste di collocamento o di mobilità o fruitore della cassa integrazione guadagni, in coerenza con la finalità delle disposizioni in esame volte ad incentivare l'assunzione di soggetti che non abbiano o abbiano perduto l'occupazione in determinate zone d'Italia e a favorire, al contempo, la ripresa economica nelle stesse zone; ne consegue che il beneficio non compete nel caso di trasformazione di un contratto di lavoro a tempo parziale in contratto di lavoro a tempo pieno, trattandosi di una mera modificazione della quantità temporale della prestazione lavorativa già in essere e non di nuova assunzione avente le finalità ed i caratteri indicati dalla disposizione.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 20867 del 21/08/2018