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Previdenza (assicurazioni sociali) - casse di mutualità e fondi previdenziali - fondi speciali di previdenza - contributi assicurativi - soggetti obbligati - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 5603 del 09/06/1990

Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime - obbligo d'iscrizione del personale impiegatizio - presupposto - inquadramento del datore di lavoro nel settore commercio disposto dall'inps - conseguenze - iscrizione delle imprese di trasporto o di trasporto e spedizione nel settore industria - esclusione.

Ai sensi dei contratti collettivi postcorporativi di categoria (che hanno validamente derogato ex art. 43 d.l. lgt. 23 novembre 1944 n. 369, alla disciplina del contratto collettivo corporativo del 25 gennaio 1936 e successive modifiche ed integrazioni), l'Obbligo d'iscrizione del personale impiegatizio al fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime (nonché il conseguente Obbligo contributivo) è subordinato (esclusivamente) al dato formale dell'inquadramento del datore di lavoro nel settore commercio, disposto dall'INPS ai fini dell'Obbligo contributivo nei confronti dell'istituto stesso (art. 47 C.C.n.L. 4 maggio 1976, art. 4 C.C.n.L. 12 novembre 1983 per le imprese di spedizione e trasporto) e, pertanto, va escluso con riguardo ad imprese esercenti attività di trasporto (ancorché promiscuamente a quella di spedizione) iscritte ai fini contributivi nel settore industria.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 5603 del 09/06/1990