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Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - infortunio - occasione di lavoro - infortunio in itinere - Corte di Cassazione Sez. L , Sentenza n. 16835 del 07/07/2017

Infortunio occorso nel percorso tra il luogo di prestazione dell'attività lavorativa fuori sede ed il luogo della propria dimora - Uso di mezzo di trasporto privato – Condizioni di indennizzabilità - Necessità relativa - Onere della prova.

In tema di infortunio cd. “in itinere”, anche l’uso del mezzo proprio, senza altra connessione funzionale con l’attività lavorativa assicurata, non è di ostacolo all’indennizzabilità, sempre che esso sia “necessitato”, ovvero che non sussista altra agevole e meno rischiosa soluzione; a tal fine, è sufficiente una necessità relativa, emergente anche attraverso la deduzione e la prova, a carico del lavoratore, di molteplici fattori, non definibili in astratto, che condizionano l’uso del mezzo privato rispetto a quello pubblico, quali esigenze personali e familiari, o altri interessi meritevoli di tutela.

Corte di Cassazione Sez. L , Sentenza n. 16835 del 07/07/2017